Ulteriori profili di analisi sull'art. 132 (PARTE II)

AutoreFrancesca Zignani
CaricaAvvocato
Pagine179-199
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2014
Dottrina
.ULTERIORI PROFILI DI ANALISI
SULL’ART. 132 (*)
(PARTE II) (1)
di Francesca Zignani (**)
(*) Questo contributo dottrinale è tratto dall’Opera “Commentario
al Codice delle assicurazioni - RCA e tutela legale” a cura del prof. GIOR-
GIO GALLONE.
(1) La I parte dello scritto è stata pubblicata nel fascicolo n. 2/2014
di questa Rivista.
È stato osservato ampiamente, nelle pagine che pre-
cedono, che l’assicurazione della r.c.a. viene considerata
obbligatoria secondo due accezioni diverse: da un lato, con
riferimento all’assicurato è imposta ex lege al f‌ine di con-
sentire la circolazione con un veicolo a motore, dall’altro,
in relazione all’assicuratore, questi non può esimersi dal
concludere i contratti che gli vengono proposti dai consu-
matori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 132 C.d.A..
Una dottrina attenta ha precisato che l’obbligo dell’as-
sicuratore a contrattare è preordinato al f‌ine di consentire
a tutti i consociati la possibilità di circolare con i veicoli
a motore. Se le società assicurative potessero esimersi da
questo dovere, vaste aree geograf‌iche e numerose categorie
di soggetti, resterebbero privi di copertura assicurativa.
L’art. 132 C.d.A. dispone che le imprese di assicurazione
sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza
e le tariffe preventivamente predeterminate per ogni ri-
schio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria. Fatta
salva la necessaria verif‌ica della correttezza dei dati risul-
tanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del con-
traente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.
Dalla norma, in esame, si desume che il legislatore ha
posto in capo alle società assicurative due distinti obblighi:
il primo attiene all’elaborazione di condizioni generali di
contratto e il prezzo che concerne il rischio nella circola-
zione; il secondo, è costituito dal dovere di accettare le pro-
poste contrattuali, in linea con le prescrizioni suddette.
Ai f‌ini dell’approfondimento dell’esame della norma in
commento, valgono pure le ulteriori valutazioni di seguito
evidenziate. In relazione al comma 1, può ritenersi che il
legislatore del Codice ha ritenuto di confermare la discuti-
bile disciplina del corrispondente comma 1 dell’articolo 11
legge n. 990/69, concernente l’obbligo a tariffare tutte le
tipologie di rischi r.c. auto e a contrarre con chiunque ne
faccia richiesta; sulla base delle tariffe precedentemente
stabilite. Tale scelta, non ha tenuto conto delle forti per-
plessità già espresse lo scorso anno dalla Commissione
Europea. Una nota positiva è rappresentata, comunque,
dalla previsione che il rispetto dell’obbligo a contrarre
vada conciliato con i necessari controlli antifrode in
sede di assunzione dei contratti. Disposto l’obbligo a con-
trarre, il comma 1 prevede infatti che vada fatta “salva
la necessaria verif‌ica della correttezza dei dati risultanti
dall’attestato di rischio, nonché l’identità del contraente
e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa”. La
novità non è di poco conto, poiché introduce, senza om-
bra di dubbio, una deroga al rigido meccanismo assuntivo
vigente nel nostro sistema, il quale dovrebbe consentire
di rif‌iutare la copertura in tutti i casi in cui si riscontri la
non correttezza dei dati dell’attestato di rischio o rispetto
all’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo.
Ciò premesso, le previsioni dettate dalla circolare ISVAP n.
555/D del 17 maggio 2005 - articolo 4, comma 5, lettere a)
e b) - in senso di apparente maggior rigidità rispetto alla
f‌lessibilità recata dalla presente disposizione del Codice in
funzione antifrode (la previsione dell’assegnazione della
classe CU più elevata nei casi di mancata presentazione
della carta di circolazione e dell’attestato di rischio previ-
sta nella citata circolare implicitamente esclude la possi-
bilità di rif‌iutare la copertura) renderanno necessario un
confronto con l’Istituto per una def‌initiva soluzione del
problema. Al riguardo, occorre nuovamente richiamare
l’attenzione delle imprese sull’importanza di alimentare
correttamente e tempestivamente la banca dati associa-
tiva SITA, sia con i dati delle targhe assicurate, sia con
i dati relativi agli attestati di rischio. Unico metodo per
rendere realmente eff‌icaci le verif‌iche di correttezza dei
dati presenti e per combattere le frodi, oltre che per ri-
spettare gli imminenti obblighi di alimentazione previsti
dagli articoli 134, comma 2, (attestati di rischio) e 154,
comma 4, (targhe assicurate per le esigenze del Centro
di informazione italiano). In riferimento al comma 2, si
è già detto, che è stata introdotta una variazione rispet-
to al dettato del art. 11 della legge 990/69, attribuendo
alle imprese la possibilità di ottenere l’autorizzazione ad
esercitare l’attività assicurativa r.c. auto limitatamente
alle f‌lotte di veicoli a motore o natanti. Si tratta indub-
biamente di una deroga all’obbligo di tariffare tutte le
tipologie di rischi derivanti dalla circolazione, che, seppur
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rilevante come elemento di novità, non appare assoluta-
mente suff‌iciente per poter affermare la sussistenza del
requisito di legittimità della disciplina nazionale rispetto
ai rilievi mossi dalla Commissione Europea, costituendo,
per certi versi, un aggravamento della posizione, a causa
dell’ambito estremamente circoscritto della deroga con-
cessa, che non consente le prassi comuni a tutti gli altri
mercati europei in termini di specializzazione e competi-
zione sul prodotto r.c. auto. La disposizione in commento,
tra l’altro, non reca una def‌inizione di “f‌lotta”, risultando
evidente che non può farsi utile riferimento alla disciplina
tariffaria ex CIP, la quale recava una normativa specif‌ica
per i rischi a libro matricola, f‌issando il numero minimo di
veicoli necessari per conf‌igurare detta tipologia assuntiva.
In relazione, inf‌ine al comma 3 riceve conferma il fatto
che l’adempimento dell’obbligo a contrarre presuppone la
preventiva verif‌ica della correttezza dei dati, di cui al com-
ma 1, prevendendosi che le imprese possano accedere agli
archivi telematici del P.R.A. e della Motorizzazione civile
a condizioni economiche e tecniche correlate ai costi del
servizio erogato a f‌ini antifrode.
Di particolare rilievo fu il braccio di ferro tra l’Italia
e la Commissione Europea sulla conformità dell’obbligo
di contrarre contenuto nell’art. 132 C.d.A. con il Trattato
istitutivo dell’Unione ed in particolare con gli artt. 43 e
49, i quali disciplinano rispettivamente la libertà di sta-
bilimento la libera circolazione dei servizi. La disputa fu
risolta dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, la
quale precisò che, nonostante l’art. 132 C.d.A. costruisse
un limite alla concorrenza, non contrasta con gli artt. 43 e
49; giacché esso trova fondamento in un interesse superin-
dividuale dei consociati ad ottenere sempre una copertura
assicurativa rispetto ai sinistri, ed inoltre, non sussiste una
disarmonia tra l’interesse tutelato e lo scopo che si vuole
raggiungere. Con sentenza del 28 aprile 2009 la Corte di
Giustizia CE, Grande Sezione, C-518/06 ha statuito che
la restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione
dei servizi, derivante dall’obbligo a contrarre imposto alle
compagnie del ramo r.c. auto operanti in Italia, non viola
gli artt. 43 e 49 del trattato CE, in quanto è giustif‌icata dal
perseguimento di un obiettivo di interesse pubblico quale
quello di tutelare le vittime di incidenti stradali, e non va
al di là di quanto è necessario per il suo conseguimento.
L’obbligo, per le imprese di assicurazione operanti in Italia
nel ramo r.c. auto, di calcolare i premi conformemente alle
loro basi tecniche suff‌icientemente ampie e risalenti ad
almeno cinque anni, non istituisce un sistema di previa
autorizzazione o di comunicazione sistematica delle ta-
riffe e, conseguentemente, non lede il principio di libertà
tariffaria né viola gli art. 6, 29 e 39 della direttiva 92/49
CEE. Il controllo esercitato dall’Isvap sulle modalità con
cui le imprese di assicurazione operanti in Italia calcola-
no i loro premi e servizi, nonché la relativa imposizione
di sanzioni, non viola la ripartizione di competenze tra
lo Stato membro di origine e lo Stato membro ospitante
stabilita dall’art. 9 della direttiva n. 92/49 CEE.
L’obbligo a contrarre costituisce una categoria de-
scrittiva adottata in dottrina per conf‌igurare quella fatti-
specie in base alla quale un soggetto è obbligato a porre
in essere un vincolo contrattuale, che trova la sua fonte
sia in un accordo d’origine pattiziosia in una fonte legale.
Gli interessi che formano la sfera giuridica di un soggetto
sono disciplinati dell’autonomia privata, cioè dalla ca-
pacità d’autoregolarli e di stabilire come perseguire un
determinato scopo. Fondamentale corollario del principio
dell’autonomia privata è la libertà di contrattazione, o più
genericamente, la libertà d’iniziativa e di determinazione
del contenuto dei negozi, nei limiti che l’ordinamento
riconosce (art. 1322 cod. civ.).
Eccezione a siffatta regola è l’obbligo legale a contrarre,
vale a dire obbligazione imposta da una norma giuridica
ad un soggetto e volta alla stipulazione di un contratto, le
cui clausole essenziali garantiscono la serietà del vincolo
e sono a priori determinate: in sintesi, con formula ellit-
tica, un’obbligazione ad obbligarsi. La dottrina italiana
delinea l’obbligo legale a contrarre come una f‌igura uni-
taria, (def‌inita dalla dogmatica francese come contratto
imposto) nella quale racchiude ipotesi eterogenee che
possono dipendere da esigenze sostanziali di vario genere,
valutate in sede legislativa. I due casi più noti contenuti
nel codice civile sono l’obbligo di contrattare in caso di
monopolio, previsto dall’art. 2597 c.c. e quello di accettare
le richieste di trasporto, introdotto dall’articolo 1679 cod.
civ, mentre altri si rinvengono nella disciplina speciale
quali: l’assicurazione obbligatoria prevista per i natanti ed
i veicoli a motore (L. 24 dicembre 1969 n. 990); a carico
di chi vende beni dei quali è f‌issato il prezzo massimo
(art.19, r.d. 22 aprile 1943 n. 245), tariffe imposte ad altri
concessionari di pubblici servizi diversi dal trasporto (art.
16 T. U. V-1813, n. 118); per i servizi telegraf‌ici (art. 16 T.
U. 3-V-1903, n. 196 e art. 2 R. D. 3-X-1929, n. 1887); per i
servizi telefonici; per i pubblici esercizi (alberghi, tratto-
rie, caffè, rimesse, ecc.) previsti dagli art. 86 e segg. del T.
U. 18-VI-1931, n. 773 e dalle Leggi di Pubblica Sicurezza;
obblighi a carico dei datori di lavoro di stipulare contratti
individuali con gli appartenenti alle categorie protette
(L. 2 aprile 1968 n. 482); quelli dell’ “imponibile di mano
d’opera in agricoltura (L. 16 ottobre 1942 n. 929).
Sono considerati dalla dottrina obblighi legali a con-
trarre altre ipotesi normative non in relazione dell’espres-
sa previsione di legge, ma guardando alla sostanza del
fenomeno. Si è affermato che, ove sussistano i presuppo-
sti per la costituzione di una servitù coattiva, il titolare
del c.d. fondo servente, alla stessa stregua di colui che
è vincolato contrattualmente ad un obbligo a contrarre,
non abbia altra scelta che quella di mettersi d’accordo con
l’avente diritto in ordine alla realizzazione della servitù
ovvero subire la sua costituzione per mezzo della sentenza
del giudice (art. 1032).

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