DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1998, n. 387 - Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 11, comma 41, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 14, della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visto il quarto programma di azione a medio termine per la parita' e le pari opportunita' tra donne e uomini (1996-2000) dell'Unione europea; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998; Acquisito il parere della 1 commissione parlamentare del Senato della Repubblica; Considerato che e' scaduto il termine per l'emissione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari riunite I e XI della Camera dei deputati; Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo la parola: "soltanto" sono inserite le seguenti

"espressamente e".

Art. 2.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il secondo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Art. 3.

1. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, le seguenti parole: ", garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione".

Art. 4.

1. All'articolo 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunte le seguenti parole: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103,".

Art. 5.

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.".

2. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo 21, nonche' il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo".

3. All'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "con decreto del dirigente generale" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale".

Art. 6.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella rubrica sono soppresse le parole: "Responsabilita' dirigenziali".

Art. 7.

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole

"presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.".

2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo le parole: "di specifica responsabilita' per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1,".

Art. 8.

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "successivamente, i dirigenti" sono inserite le seguenti: "della seconda fascia".

2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo sono soppresse le parole: ", nonche' le modalita' dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui all'articolo 28" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate".

Art. 9.

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "Per i dirigenti incaricati" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli incarichi".

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, primo periodo, sono soppresse le parole: "di appartenenza,".

3. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo periodo, le parole: "all'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "alla medesima amministrazione".

4. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi

" 7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantita' di risorse disponibili.".

Art. 10.

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente

"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.

2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare

  1. i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corsoconcorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni; b) i soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli

    diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo postuniversitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresi', soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

    3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 2

  2. i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.

    4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, il regolamento puo' prevedere che il ciclo formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

    5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi.

    6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.

    7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.".

    Art...

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