DECRETO 3 luglio 2003 - Ulteriori disposizioni per la vendita sul mercato, per l'anno 2003, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il ,

n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarita' e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1 aprile 2000; Visti altresi' gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 79/1999, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo n. 79/1999, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 dicembre 2001; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 22 novembre 2002, concernente le modalita' di vendita per l'anno 2003 dell'energia elettrica ritirata da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ai sensi dei decreti sopra indicati ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che prevede l'assegnazione, sulla base di procedure concorsuali, di almeno 200 MW per forniture mensili o bimestrali nonche' l'art. 3, comma 7, che prevede la possibilita' di emanare ulteriori disposizioni in corso d'anno per l'assegnazione, anche su base sperimentale, della capacita' sopra indicata, in relazione alla modifica del livello di consumi richiesto per aver diritto alla qualifica di cliente idoneo; Visto al riguardo l'art. 10, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n.

57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, che dispone che, a decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'Enel S.p.a. di non meno...

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