DECRETO 27 novembre 2008 - Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilita'' del sistema creditizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante «Misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari»;

Visto il decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio», il quale, tra l'altro, prevede che:

Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge

(art. 1, comma 1);

Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambi tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passivita' delle banche italiane controparti aventi scadenza fino a 5 anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera d), del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti e' definito tenuto conto delle condizioni di mercato

(art. 1, comma 2);

Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane al fine di ottenere la temporanea disponibilita' di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema

(art. 1, comma 3);

Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte

(art. 1, comma 5);

Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, della garanzia dello Stato di cui all'art. 1, commi 1 e 3, e di attuazione del presente decreto

(art. 2, comma 1);

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario);

Visto l'art. 87, comma 3, lettera b) del Trattato CE;

Vista la Comunicazione della Commissione europea in data 13 ottobre 2008 «The application of State aid rules to measures taken in relation to financial institutions in the context of the current global financial crisis» (2008/C270/02);

Ritenuto che gli interventi di cui al presente decreto debbano rispondere ai principi di proporzionalita' e non discriminazione e debbano essere limitati a quanto strettamente necessario per poter porre rimedio alla attuale grave turbativa dell'economia;

Visto il parere della Banca Centrale Europea del 12 novembre 2008;

Vista la decisione della Commissione del 13 novembre 2008 sulle misure previste nel presente decreto, giudicate compatibili con il mercato comune;

Visto il punto 21 della suddetta decisione in cui la Commissione rileva che i termini economici della garanzia «seguono le raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008»;

Sentita la Banca d'Italia in data 20 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina, in attuazione del decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157 (d'ora in avanti: il decreto-legge), criteri, modalita' e condizioni delle seguenti operazioni:

    1. concessione della garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche italiane, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge;

    2. operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e passivita' delle banche italiane controparti, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge;

    3. concessione della garanzia dello Stato sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilita' di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge.

  2. Ai fini del presente decreto, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.

  3. L'entita' delle operazioni poste in essere e' limitata a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla attuale grave turbativa dell'economia. L'insieme delle operazioni di cui al comma 1 e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' della sussistenza delle operazioni stesse e l'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessita' di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea.

  4. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente decreto devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

  5. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' escludere la banca interessata dall'ammissione alle operazioni di cui al comma 1, fatte salve le operazioni gia' in essere. Di tale esclusione e' data comunicazione alla Commissione europea.

  6. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente decreto non puo' eccedere il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati del monitoraggio.

  7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, controlla l'espansione delle attivita' di bilancio delle banche beneficiarie delle operazioni di cui al presente decreto al fine di assicurare che a livello aggregato la crescita di tali attivita' non superi il piu' elevato tra i seguenti indicatori:

    la crescita annua del PIL nominale dell'Italia nell'anno precedente;

    la media annua di crescita delle attivita' di bilancio delle banche italiane nel periodo 1987-2007;

    il tasso medio di crescita delle attivita' di bilancio delle banche insediate nell'Unione europea nei sei mesi precedenti.

  8. ...

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