DECRETO 9 marzo 2009 - Ulteriori caratteristiche e modalita'' di emissione dei titoli di Stato da emettere in attuazione dell''articolo 1-bis, secondo comma, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 (operazioni temporanee di scambio titoli).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n.190, recante misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

Visto, in particolare, l'art. 1-bis, comma 2, del suddetto decreto-legge n.155 del 2008, ove si prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passivita' delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008;

Visto, altresi', l'art. 1, secondo comma, della citata legge n. 190 del 2008, ove si dispone l'abrogazione del decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, e si prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorto sulla base del medesimo decreto-legge n.157 del 2008;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2008, emanato in attuazione del citato decreto-legge n. 157 del 2008, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2008, registro n. 5 economia e finanze, foglio n. 229, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2008, con cui sono stati stabiliti criteri, modalita' e condizioni, fra l'altro, delle suddette operazioni temporanee di scambio fra titoli di Stato e passivita' delle banche italiane e, in particolare, l'art. 3, ove si definiscono le operazioni temporanee di scambio e le modalita' di utilizzazione dei titoli, l'art. 6, sulla corresponsione di una commissione, e l'art. 8, con cui si definiscono le procedure e le condizioni per l'effettuazione delle operazioni temporanee di scambio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio...

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