Ulteriori disposizioni transitorie

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98 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
tazione della causa, il presidente
revoca il decreto disponendo la
reiscrizione della causa sul ruolo di
merito.
3. Se, nella pendenza del termine di
cui al comma 1, è comunicato alle
parti l’avviso di fissazione dell’u-
dienza di discussione, il giudice
provvede ai sensi dell’articolo 82,
comma 2, del codice.
TITOLO II – ULTERIORI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 2.ULTRATTIVITÀ DELLA DISCIPLI-
NA PREVIGENTE
1. Per i termini che sono in corso
alla data di entrata in vigore del co-
dice continuano a trovare applica-
zione le norme previgenti.
Art. 3.DISPOSIZIONE PARTICOLARE
PER IL GIUDIZIO DI APPELLO
1. La disposizione di cui all’artico-
lo 101, comma 2, del codice non si
applica agli appelli depositati pri-
ma dell’entrata in vigore del codice
medesimo.
TITOLO I – DEFINIZIONE
DEI RICORSI PENDENTI
DA PIÙ DI CINQUE ANNI
ALLA DATA
DI ENTRATA IN VIGORE
DEL CODICE DEL PROCESSO
AMMINISTRATIVO
Art. 1. NUOVA ISTANZA DI FISSAZIONE
DUDIENZA
1. Nel termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del co-
dice, le parti presentano una nuova
istanza di fissazione di udienza, sot-
toscritta dalla parte che ha rilasciato
la procura di cui all’articolo 24 del
codice e dal suo difensore, relati-
vamente ai ricorsi pendenti da oltre
cinque anni e per i quali non è stata
ancora fissata l’udienza di discussio-
ne. In difetto, il ricorso è dichiarato
perento con decreto del presidente.
2. Se tuttavia, nel termine di cen-
tottanta giorni dalla comunicazione
del decreto, il ricorrente deposita
un atto, sottoscritto dalla parte per-
sonalmente e dal difensore e notifi-
cato alle altre parti, in cui dichiara
di avere ancora interesse alla trat-
ALLEGATO 3 – NORME TRANSITORIE

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