DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2013, n. 51 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale. (13G00094)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e, in particolare, l'articolo 24, relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione, ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, di disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;

Sentite la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma capitale;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 26 settembre 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reso nella seduta del 19 dicembre 2012, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati, reso il 19 dicembre 2012, e del Senato della Repubblica, reso il 21 dicembre 2012;

Viste le osservazioni e le modificazioni alle disposizioni, deliberate dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella riunione del 18 gennaio 2013;

Viste le risoluzioni favorevoli approvate dal Senato della Repubblica in data 3 aprile 2013 e dalla Camera dei deputati in data 9 aprile 2013, relative alle comunicazioni rese dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 42 del 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 1. Il presente decreto legislativo introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale. 2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2012 il secondo periodo e' soppresso. 3. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono adottate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Dalle eventuali rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e non deve determinarsi un incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere.». 4. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e' aggiunto infine il seguente comma: «1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilita' ed all'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale.». 5. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma puo' comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.». 6. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e' inserito il seguente: «2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato.». 7. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e' sostituito dal seguente: «3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono altresi' determinate, nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con le modalita' e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse e' effettuata in favore della Regione. Nell'ambito dell'intesa di cui al primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilita' interno della Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralita' sui saldi di finanza pubblica.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Si riporta il testo degli articoli 118 e 119 della Costituzione: "Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'." "Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore...

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