DETERMINAZIONE 6 novembre 2002 - Ulteriori chiarimenti alle SOA. (Determinazione n. 29/2002)

RIF: SOA/302; SOA/146; SOA/312; SOA/317; SOA/223; SOA/338; SOA/337; SOA/341; SOA/361; SOA/233-bis.

IL CONSIGLIO Considerato in fatto Alcune Stazioni appaltanti e associazioni imprenditoriali hanno richiesto all'Autorita' ulteriori chiarimenti in ordine ai criteri cui devono attenersi le SOA nello svolgimento dell'attivita' di qualificazione delle imprese. Le questioni sono state sottoposte all'esame della Commissione Consultiva - prevista dall'articolo 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - del cui parere deve avvalersi l'Autorita' per la definizione delle procedure e dei criteri che devono essere seguiti dai soggetti autorizzati nella loro attivita' di qualificazione. La Commissione ha espresso i propri avvisi nelle sedute del 7 dicembre 2001, del 7 giugno 2002 e del 3 luglio 2002.

L'Autorita' definisce nella presente determinazione i criteri cui devono attenersi le SOA autorizzate, nella loro attivita' di qualificazione, tenuto conto delle indicazioni e considerazioni dei suddetti pareri, il cui testo integra le motivazioni del presente documento ed al quale, pertanto, e' consentito l'accesso a chi vi abbia interesse.

In primo luogo va precisato che le richieste di chiarimenti riguardano

  1. la possibilita' o meno di riconoscere ad una impresa da qualificare come "attivita' indiretta" una parte della cifra d'affari in lavori maturata in capo ad una societa' di fatto cui una associazione temporanea ha materialmente dato vita; b) la possibilita' o meno di estendere la previsione prevista per le ditte individuali e per le societa' di persone (comprendere nel costo complessivo sostenuto per il personale dipendente quello relativo ad una retribuzione convenzionale del titolare e dei soci) anche alle societa' a responsabilita' limitata il cui amministratore unico presta la sua attivita' lavorativa nella societa'; c) quale delle categorie specializzate di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 sia la piu' adeguata per la qualificazione delle imprese che svolgono attivita' nel settore dei sistemi di protezione catodica di strutture metalliche; d) quale sia fra le categorie specializzate OS19 e OS30 quella piu' adeguata per la qualificazione delle imprese che operano nella realizzazione di impianti di trasmissione dati; e) la possibilita' o meno di una societa' facente parte di una holding di utilizzare, ai fini della qualificazione, avendone la disponibilita', l'attrezzatura ed i mezzi d'opera di proprieta' della casa madre; f) quale e' il momento rilevante ai fini della verifica del requisito del possesso della certificazione di sistema di qualita' o del possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita' e se questi requisiti devono essere posseduti con riferimento all'importo dell'appalto o all'importo delle classifiche di qualificazione; g) quali siano i presupposti per classificare le pavimentazioni come rientranti nella categoria generale OG3 oppure nelle categorie specializzate OS6, OS24 e OS26; h) la possibilita' o meno di utilizzare ai fini della qualificazione nella categoria OS10 le sole certificazioni relative a "fornitura e posa in opera" o anche le certificazioni relative alla sola "fornitura" e se l'impiego di diverse locuzioni nelle declaratorie delle categorie di specializzazione (virgola oppure la "e") costituisce una precisa volonta' del legislatore di differenziare la "fornitura" dalla "fornitura e posa in opera"; i) se nuove imprese (che intendano qualificarsi sulla base di requisiti posseduti da imprese acquisite), che siano costituite in forma di soggetti tenuti alla dimostrazione del requisito di cui all'art. l8, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, qualora non abbiano ancora provveduto al deposito del primo bilancio, possano lo stesso qualificarsi, in quanto la dimostrazione del capitale netto positivo e' implicita, essendo il capitale di una neonata societa' certamente integro; j) se le stazioni appaltanti devono o non devono rilasciare le certificazioni di esecuzione dei lavori relativi ad appalti per i quali e' sopravvenuta una rescissione contrattuale ancorche' limitati agli importi liquidati e fatturati; Considerato in diritto A) Il quesito di cui alla lettera a) dei considerati in fatto (la possibilita' o meno di riconoscere ad una impresa da qualificare come "attivita' indiretta" una parte della cifra d'affari in lavori maturata in capo ad una societa' di fatto cui una associazione temporanea ha materialmente dato vita) ha origine dalla prescrizione di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che dispone: la quota della cifra d'affari relativa all'"attivita' indiretta" (cioe' quella svolta dai consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge n.

    109/1994 e successive modificazioni, nonche' dalle societa' fra imprese riunite di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 qualora questi abbiano fatturato i lavori eseguiti alla stazione appaltante senza ricevere fatture dai propri consorziati che sono stati i reali materiali esecutori dei lavori) da attribuire ad un consorziato e' comprovata dai bilanci dei consorzi e delle societa' di cui fa parte il suddetto consorziato. Il quesito riguarda il caso in cui i soggetti di una associazione temporanea non abbiano costituito la societa' di cui al suddetto articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n.

    554/1999 ma abbiano realizzato le opere in modo unitario ed indistinto e cioe' attraverso una societa' di fatto. Avendo operato in questo modo le imprese non sono in condizione di presentare a comprova delle cifre d'affari indirettamente imputabili ad esse i bilanci ma soltanto le dichiarazioni I.V.A. della suddetta societa' di fatto. Si chiede se la prova richiesta dalla normativa possa essere costituita da questa dichiarazione.

    Preliminarmente va osservato che la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 1997, n. 6514; id. 1 aprile 1996, n. 3003) ha affermato che "societa' di fatto e' quella la cui esistenza non si desume dalle dichiarazioni espresse, ma viene dedotta implicitamente dal comportamento dei soci" nonche' (Cass. civ., Sez. I, 26 agosto 1998, n. 8486) ha precisato che "ai fini fiscali i criteri di identificazione delle societa' di fatto non coincidono con quelli previsti dal codice civile, e cio' in quanto in materia fiscale l'esigenza non e' quella di tutelare l'affidamento dei terzi, bensi' quella di verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle norme impositive". Tale societa' e' inoltre necessariamente una societa' irregolare in quanto priva di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 2188 codice civile, istituito con legge 29 dicembre 1993, n. 580, le cui norme attuative sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

    Va poi osservato che nel caso cui si riferisce il quesito vi e' stata una violazione della norma imperativa di cui all'articolo l8, comma 2, secondo periodo della legge 19 marzo 1990, n. 55, che stabilisce che "le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto" e che "il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'". E' possibile soltanto che le imprese associate, al fine di una esecuzione unitaria dei lavori totale o parziale, costituiscano, ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, una societa' anche consortile tra quelle previste dal libro V, titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT