DELIBERAZIONE 28 ottobre 2009 - Ulteriori disposizioni in materia di blocco permanente di chiamata di cui all''allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS. (Deliberazione n. 600/09/CONS). (09A13399)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 28 ottobre 2009;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto l'art. 10 della direttiva 2002/22/CE (direttiva cd. servizio universale), che impone agli Stati membri di provvedere affinche' le imprese designate forniscano le prestazioni e i servizi di cui all'allegato 1, parte A, in modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese;

Visto, in particolare, l'allegato I, parte A, della direttiva 2002/22/CE, che qualifica lo sbarramento come una «prestazione gratuita» tramite la quale l'abbonato richiede al fornitore del servizio telefonico l'impedimento all'effettuazione di chiamate, dal suo apparecchio, verso determinati numeri o tipi di numeri;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e, in particolare:

l'art. 60 («Controllo delle spese»), il quale al comma 1 impone alle imprese fornitrici del servizio universale il compito di definire «le condizioni e modalita' di fornitura in modo tale che l'abbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto» e, al comma 2, statuisce che siffatte imprese «forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio»;

l'art. 78, che attribuisce all'Autorita' la competenza regolatoria sui numeri non geografici e che prevede il sistema di cd. opt-in, in ossequio al principio per cui un servizio di comunicazione elettronica non puo' essere introdotto nelle case degli utenti senza che questi abbiano prima potuto esprimere il loro consenso al riguardo;

l'art. 220, che attribuisce all'Autorita' il potere di modificare con propria deliberazione l'allegato 4, concernente l'art. 60 citato;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la Raccomandazione ECC/CEPT 07/02 del 2007, «Consumer protection against abuse of high tariff services», la quale attribuisce alle ANR ampi poteri finalizzati alla gestione delle numerazioni in questione e alla riduzione del fenomeno (riscontratosi anche in altri Stati membri) dell'abuso e del danno patrimoniale ad un largo numero di consumatori;

Visto il Rapporto della Commissione europea relativo allo stato della regolazione italiana nell'anno 2008 pubblicato in data 24 marzo 2009, ove si riconosce expressis verbis l'esistenza di un annoso e rilevante problema che affligge il consumatore italiano, consistente nell'uso fraudolento e scorretto dei numeri impiegati per i servizi a sovrapprezzo; problema che, evidenziato dai dati ivi riportati relativi al cospicuo numero di controversie da risolvere, si riconosce essere stato affrontato dall'Autorita' in questi ultimi anni con plurimi interventi regolamentari, tra i quali l'introduzione, apprezzata dalla Commissione, relativa all'attivazione dei numeri per servizi a sovrapprezzo solo su espressa richiesta del cliente (sistema cd. di opt-in), in sostituzione del precedente modello di attivazione automatica (cd. opt-out), rivelatosi inefficace sotto il profilo della tutela del consumatore;

Vista la delibera del 15 novembre 2006 n. 662/06/CONS di costituzione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni rappresentative dei consumatori;

Vista la delibera n. 418/07/CONS recante «Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 16 agosto 2007;

Vista la delibera n. 97/08/CONS recante «Nuovi termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della delibera n. 418/07/CONS "Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza" ed ulteriori norme a tutela dell'utenza» e, in particolare, l'art. 2, commi 1 e 2;

Vista la delibera n. 348/08/CONS recante «Nuovi termini per l'attivazione automatica del blocco permanente delle chiamate previsto dalla delibera 97/08/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio 2008;

Vista la delibera n. 201/08/CONS recante «Modifica del paniere di numerazioni di cui all'allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 20 maggio 2008;

Vista la delibera n. 26/08/CIR recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008;

Vista la delibera n. 34/09/CIR recante «Misure urgenti di modifica ed integrazione del Piano Nazionale di Numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2009;

Visti, segnatamente, in tema di attivazione automatica del blocco di chiamata in modalita' silenzio-assenso:

  1. le sentenze del TAR del Lazio n. 11195/2008, n. 11197/2008 e n. 11194/2008, pubblicate in data 10 dicembre 2008, su ricorso rispettivamente delle societa' «Deram», «Marketcall» e «Greentel e altri» in tema di blocco permanente di chiamata, che hanno annullato per motivi procedurali le delibere n. 97/08/CONS e n. 348/08/CONS in materia di blocco permanente di chiamata delle numerazioni critiche, dichiarando l'incompetenza regolatoria di AGCOM in materia, e ravvisando tale competenza esclusivamente in capo al Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni;

  2. i verbali delle audizioni del 30 dicembre 2008 e del 13 marzo 2009, alle quali l'Autorita' ha convocato tutti i soggetti direttamente coinvolti, ossia:

    gli operatori di accesso di telefonia fissa;

    le societa' ricorrenti;

    le associazioni di consumatori e gli altri soggetti che sono intervenuti "ad opponendum" nei giudizi presso il TAR, audizioni nel corso delle quali l'Autorita', nelle more della pubblicazione del testo integrale delle decisioni del Consiglio di Stato rese sui ricorsi in appello proposti dall'Autorita', quest'ultima, stante la propria incompetenza in materia di regolamentazione dei servizi a sovrapprezzo statuita dal TAR, ha dichiarato di doversi astenere dall'intervenire in materia, invitando, pertanto, gli operatori a presentare i propri piani tecnici di rimozione del blocco permanente di chiamata al Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni (dichiarato dal TAR, nelle predette sentenze, essere l'istituzione cui spetterebbe la competenza regolamentare in materia di accesso ai servizi a sovrapprezzo), e richiedendo a siffatta diversa Istituzione di farsi carico del coordinamento delle attivita' susseguenti alle sentenze del TAR;

  3. il verbale della predetta audizione del 13 marzo 2009, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni ha dichiarato che ogni eventuale iniziativa, da parte del Ministero, a modifica o integrazione dell'attuale quadro normativo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT