DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2003, n. 384 - Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita'

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176 del 5 luglio 2002; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla citata direttiva 97/67/CE; Visto l'articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2002/39/CE; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 17 aprile 2000, recante conferma della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000; Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n. DGRQS/2914, recante istruzioni in ordine alla direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002; Vista, inoltre, la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n. DGRQS/2915, con la quale si definisce l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002; Visto il

12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Tutela della riserva 1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituita dalla seguente

b) definisce l'ambito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo;

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Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione

Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

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Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

Puo' inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Puo' concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

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- La direttiva 2002/39/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 176 del 5 luglio 2002.

- La direttiva 97/67/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 015 del 21 gennaio 1998.

- Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, reca

Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio

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- L'art. 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003 - Supplemento ordinario n. 19, e' il seguente

Art. 19 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di servizi postali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita' in conformita' dei seguenti principi e criteri direttivi

a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza transfrontaliera e la pubblicita' diretta per corrispondenza, nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva; b) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche speciali e di quelle associate; c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni dall'area riservata a quella del servizio universale; d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati; e) garantire il rispetto dei servizi riservati; f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche...

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