DELIBERAZIONE 29 luglio 2005 - Ulteriore ripartizione delle risorse per l'accelerazione del programma infrastrutture strategiche nel Mezzogiorno. (Deliberazione n. 98/2005)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 29 luglio 2005

Ulteriore ripartizione delle risorse per l'accelerazione del programma infrastrutture

strategiche nel Mezzogiorno.

(Deliberazione n. 98/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che - nell'ottica di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche mediante misure idonee a generare ricadute positive in termini di modernizzazione e sviluppo del Paese, anche in linea con le esigenze di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale - all'art. 1 stabilisce che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale vengono individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma delle infrastrutture strategiche; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo della richiamata legge n. 443/2001, e successive modifiche e integrazioni; Visti in particolare l'art. 1, comma 2, lettera c) della legge n.

443/2001 e l'art. 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n.

190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione», e visto il decreto del titolare

di quel Ministero 10 febbraio 2003, n. 356, con il quale si e' proceduto all'istituzione di detta struttura tecnica; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), che, all'art. 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per le aree sottoutilizzate (di seguito FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede, all'art. 60, la possibilita' di una diversa allocazione delle relative risorse; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, venga dotato di un «Codice unico di progetto» (di seguito CUP); Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), e in particolare

- i commi 35 e seguenti, che prevedono la redazione di un «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico»; - il comma 128, che rifinanzia il FAS; - il comma 130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e di dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacita' di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa; - i commi 134 e seguenti, che dettano norme specifiche per le infrastrutture di cui alla legge n. 443/2001 suscettibili di un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e visti in particolare

- l'art. 5, comma 1, che dispone che - per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge n. 289/2002, come modificato dall'art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003 - questo Comitato finanzi prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, selezionati secondo i principi adottati nella propria delibera 29 settembre 2004, n. 21; - l'art. 8, comma 6, che prevede che la copertura degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, avvenga tramite un trasferimento - da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali - di un importo non inferiore a 750 milioni di euro (di cui 225 nel 2005, 355 nel 2006 e 170 nel 2007); Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 - S.O.), con la quale e' stato approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche (di seguito PIS); Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003), e le successive delibere emanate in materia, recanti disposizioni sull'attribuzione del CUP; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19, (Gazzetta Ufficiale n.

254/2004), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191), provvedendo, tra l'altro, ad assegnare l'importo di 1.130 milioni di euro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche, articolando detto importo nel quadriennio 2004-2007, deliberando di concentrare tali risorse nei settori dei trasporti e dell'acqua ed attribuendo alle risorse stesse carattere di aggiuntivita' rispetto alla dotazione finanziaria per l'attuazione del suddetto programma; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n.

275/2004), con la quale questo Comitato ha finalizzato le risorse destinate dalla richiamata delibera n. 19/2004 all'accelerazione del PIS e 200 milioni di euro resi disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle risorse attribuite al Ministero stesso in via ordinaria, riservando 23 milioni di euro per finalita' premiali; Vista la propria delibera 18 marzo 2005, n. 19, con la quale, in attuazione del citato art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 35/2005, sono stati accantonati, sulle disponibilita' residue del FAS relative al quadriennio 2004-2007, 750 milioni di euro, da destinare al programma di accelerazione in conto capitale ed in particolare per finanziare progetti inclusi nel PIS che siano in grado di produrre spesa in misura significativa, con l'impegno di garantire l'usuale riparto 85-15% fra Mezzogiorno e Centro-Nord; Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 34, recante «ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - quadriennio 2005-2008», e visti in particolare

- la voce Q.2.1 della tabella di assegnazioni, che quantifica in 637,50 milioni di euro la quota attribuita al Mezzogiorno per l'accelerazione del PIS; - la voce R.1. di detta tabella, concernente l'accantonamento di 300 milioni di...

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