LEGGE REGIONALE 29 aprile 2011, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto 1. Il presente capo I modifica la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) adeguandola ai principi generali contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e dando attuazione alle disposizioni direttamente applicabili del decreto citato, salvaguardando le caratteristiche di autonomia organizzativa previste dallo statuto.
Art. 2
Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 23/2008
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Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 23/2008, e' inserita la seguente:
'd-bis) promuovere una cultura del merito e del miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;'.
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La lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n.
23/2008, e' sostituita dalla seguente:
'e) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane impiegate nelle strutture regionali anche al fine di assicurare una migliore organizzazione del lavoro, promuovendone la formazione e lo sviluppo professionale anche attraverso la mobilita' e la rotazione, compatibilmente con le esigenze di funzionalita' dell'ente, e prevedendo strumenti che ne assicurino la piena responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati;'.
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Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 23/2008, sono inserite le seguenti:
'e-bis) favorire il benessere organizzativo, il clima relazionale e il flusso delle informazioni;
e-ter) garantire il rispetto delle pari opportunita' per tutti;'.
Art. 3
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 23/2008
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Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2008 e' aggiunta, infine, la seguente:
'h-bis) incentivazione della qualita' della prestazione lavorativa, selettivita' nelle progressioni, riconoscimento dei meriti.'.
Art. 4
Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 23/2008
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Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2008 dopo le parole: 'del personale', sono aggiunte le seguenti: 'e per le progressioni di carriera'.
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Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2008 le parole: 'ivi compresi la composizione', sono soppresse e le parole 'Nucleo di valutazione' sono sostituite dalle seguenti:
'Organismo indipendente di valutazione'.
Art. 5
Modifiche all' art. 14 legge regionale n. 23/2008
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Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2008 e' inserito il seguente:
'3-bis. Il Presidente del consiglio regionale puo' avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalita' esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari. Il contenuto dell'incarico ed i rapporti con le strutture sono disciplinati con provvedimento deliberativo dell'Ufficio di Presidenza del consiglio.'.
Art. 6
Modifiche all' art. 16 legge regionale n. 23/2008
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Dopo la lettera i) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 23/2008, e' inserita la seguente:
'i-bis) a ricevere la rendicontazione dei risultati;'.
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Dopo la lettera n) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 23/2008 e' aggiunta, infine, la seguente:
'n-bis) a promuovere la cultura della responsabilita' per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrita'.'.
Art. 7
Modifiche all'art. 24 legge regionale n. 23/2008
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Al comma 5 dell'art. 24 la parola: '2', e' soppressa.
Art. 8
Modifiche all' art. 26 legge regionale n. 23/2008
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Al comma 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 23/2008 dopo le parole: 'di responsabilita'', e' inserita la seguente:
'disciplinare,'.
Art. 9
Sostituzione dell'art. 35 legge regionale n. 23/2008
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L'art. 35 della legge regionale n. 23/2008 e' sostituito dal seguente:
'Art. 35 (Responsabilita' dei dipendenti e procedimento disciplinare). - 1. Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni concernenti la responsabilita' disciplinare, civile, penale, amministrativa e contabile dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
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I provvedimenti organizzativi individuano, in armonia con la normativa nazionale in materia, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari per i ruoli della giunta e del consiglio regionale e i soggetti competenti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.'.
Art. 10
Integrazione alla legge regionale n. 23/2008. Inserimento del capo VI-bis (articoli 36-bis - 36-septies) 1. Dopo il capo VI della legge regionale n. 23/2008, e' inserito il seguente:
'Capo VI-bis. La misurazione e la valutazione delle prestazioni Art. 36-bis (Fasi della misurazione e valutazione delle prestazioni). - 1. La misurazione e la valutazione delle prestazioni delle strutture, dei dirigenti e del personale sono volte al miglioramento dei servizi, nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unita' organizzative.
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La misurazione e la valutazione delle prestazioni si articola nelle seguenti fasi:
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definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori;
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collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
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