DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2002, n. 157 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.

400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.

18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.

267, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri; Visto l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.

233, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri; Sentite le organizzazioni sindacali in data 27 novembre 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e' sostituito dal seguente

"Art. 3 (Segretario generale e Segreteria generale). - 1.

Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuita' delle funzioni dell'Amministrazione, coordinandone gli uffici e le attivita' e vigilando sulla loro efficienza e rendimento.

2. Le funzioni vicarie del Segretario generale sono esercitate dal Vice Segretario generale, al quale possono altresi' essere delegate dal Segretario generale funzioni di coordinamento in specifici settori.

3. Il Segretario generale ed il Vice Segretario generale sono assistiti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attivita' dell'Amministrazione da una "Unita' di coordinamento .

4. Nell'ambito della Segreteria generale operano altresi'

  1. la "Unita' di analisi e programmazione , la quale e' incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione, raccogliere documentazione su temi strategici di politica estera; b) la "Unita' di crisi , la quale e' chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione, nonche' ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato; c) la "Unita' per le attivita' di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali italiani , la quale cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene alle loro attivita' di relazione con l'estero.".

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il testo del comma quinto dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente

    "Il Presidente della Repubblica Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.".

    - Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente

    "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e...

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