DECRETO 21 novembre 2001 - Individuazione e disciplina degli uffici dirigenziali non generali del Dipartimento per le politiche fiscali

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 4, comma 4, a norma del quale si provvede, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti; Visto, in particolare, l'art. 25 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo il quale il Ministero dell'economia e delle finanze si articola in dipartimenti, nonche' gli articoli 56 e 58 del medesimo decreto, concernenti, rispettivamente, le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e l'organizzazione interna dello stesso; Visti altresi', in particolare, gli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recanti disposizioni per la gestione della fase transitoria e per il personale del soppresso Ministero delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.

107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze e, in particolare, l'art. 4, comma 1, secondo il quale gli uffici dirigenziali non generali del Dipartimento per le politiche fiscali sono individuati e disciplinati con decreto del Ministro di natura non regolamentare, e l'art. 20, comma 4, secondo il quale il Dipartimento per le politiche fiscali costituisce uno dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, a norma del quale si provvede, con decreti ministeriali di natura non regolamentare, alla definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.

121, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, del Ministro delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni e integrazioni, concernente, tra l'altro, l'avvio delle Agenzie fiscali; Visto il decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 2001, registrato presso la Corte dei conti il 9 maggio 2001 con n. 239, di organizzazione interna provvisoria del Dipartimento per le politiche fiscali; Decreta

ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI Art. 1.

Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto individua, nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, le unita' organizzative di livello dirigenziale e ne definisce i compiti ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' ai sensi degli articoli 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107.

  1. Ai sensi del presente decreto si intendono

    1. per "Ministro", il Ministro dell'economia e delle finanze; b) per "Ministero", il Ministero dell'economia e delle finanze; c) per "Dipartimento", il Dipartimento per le politiche fiscali; d) per "Agenzie", le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; e) per "decreto legislativo n. 300/1999", il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo; f) per "decreto legislativo n. 286/1999", il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino e il potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; g) per "regolamento n. 107/2001", il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze; h) per "regolamento n. 121/2001", il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle finanze; i) per "decreto legislativo n. 165/2001", il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

    Art. 2.

    Principi e criteri organizzativi generali 1. Nell'ambito degli otto uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento n.

    107/2001, operano le unita' organizzative di livello dirigenziale individuate dal presente decreto, secondo il modello organizzativo rappresentato nello schema di cui alla tavola A allegata al medesimo decreto.

  2. Tutte le unita' organizzative previste dal presente decreto, alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento ovvero individuate all'interno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, sono di livello dirigenziale e sono denominate "reparto", se deputate alla gestione di attivita' omogenee in funzione dei contenuti o dei fini perseguiti, ovvero "area", se responsabili della gestione di progetti complessi nonche' della integrazione e del coordinamento di materie comuni a piu' reparti, ferme in ogni caso le denominazioni delle unita' organizzative di livello dirigenziale di cui al comma 3 del presente articolo.

  3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano l'ufficio per il controllo interno e il servizio di vigilanza di cui all'art. 3, comma 4, del regolamento n. 107/2001. Alle stesse dirette dipendenze operano altresi' la segreteria e l'ufficio di staff del Capo del Dipartimento.

  4. Alle unita' organizzative poste alle dipendenze del Capo del Dipartimento ed a quelle alle dipendenze dei dirigenti incaricati degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento possono assegnarsi, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001 e nel limite di contingente di cui alla tavola B allegata al presente decreto, assumendo la denominazione di "consiglieri di direzione", ovvero di "esperti di direzione", dirigenti non generali per lo svolgimento di compiti ispettivi, di consulenza, studio e ricerca, per incarichi speciali o per specifiche attivita' progettuali.

    Art. 3.

    Compiti e attribuzioni del Capo del Dipartimento 1. Il Capo del Dipartimento esercita i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300/1999, all'art. 3 del regolamento n. 107/2001 e all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' le altre attribuzioni che le leggi, i regolamenti e i contratti nazionali gli conferiscono. Il Capo del dipartimento, in particolare

    1. definisce gli indirizzi di gestione, generali e specifici, del Dipartimento; b) garantisce, attraverso l'esercizio di poteri di coordinamento e controllo, l'unitarieta' di azione nei confronti del Ministro e degli uffici di sua diretta collaborazione, del Corpo della Guardia di finanza, delle Agenzie, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di altri soggetti, enti ed autorita', interne ed esterne; c) assegna i dirigenti agli uffici dirigenziali di livello generale; d) fornisce elementi di valutazione al Ministro in relazione ai dirigenti preposti agli uffici di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento n. 107/2001, e valuta i dirigenti del Dipartimento; e) puo' conferire deleghe ai direttori degli uffici di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento n. 107/2001, relativamente ai poteri a lui attribuiti; f) individua le attivita' degli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SeCIT) distaccati dal Ministro presso il Dipartimento; g) assicura l'attuazione delle direttive inerenti l'esercizio dei diritti dell'azionista nelle societa' partecipate dall'incorporato Ministero delle finanze.

      Art. 4.

      Compiti e attribuzioni dei direttori degli uffici di livello dirigenziale generale 1. I direttori degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, previsti dall'art. 4, comma 2, del regolamento n.

      107/2001, esercitano i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' le altre attribuzioni che le leggi, i regolamenti e i contratti nazionali conferiscono loro. I direttori degli uffici, in particolare

    2. attuano gli indirizzi di gestione fissati dal Capo del Dipartimento sulla base delle direttive generali del Ministro; b) assegnano i programmi di attivita' ai dirigenti posti alle loro dipendenze; c) possono conferire deleghe ai dirigenti preposti alle unita' organizzative di livello dirigenziale; d) dispongono l'assegnazione delle risorse umane conferite all'ufficio dal Capo del Dipartimento; e) forniscono elementi di valutazione al Capo del Dipartimento relativamente ai dirigenti posti alle loro dipendenze.

      Art. 5.

      Compiti e attribuzioni dei dirigenti delle unita' organizzative di livello dirigenziale 1. I dirigenti preposti alla direzione delle unita' organizzative di livello dirigenziale ne assumono la titolarita', nonche' la responsabilita' organizzativa e funzionale ed esercitano i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n.

      165/2001, nonche' tutte le altre attribuzioni che le leggi, i regolamenti e i contratti nazionali conferiscono loro.

  5. I dirigenti preposti alle aree, al servizio di vigilanza ed all'ufficio di staff, oltre a svolgere le attribuzioni di cui al comma 1, esercitano la direzione di progetti complessi nonche' l'integrazione e il coordinamento di materie comuni a piu' reparti.

    Dell'esercizio di tali attribuzioni...

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