DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 Settembre 2007, n. 175 - Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolte dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 7, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 4, 14 e 19;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare l'articolo 13;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, recante attuazione della delega in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante il regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, recante la ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale;

Ravvisata l'esigenza di riorganizzare gli uffici che svolgono compiti di collaborazione per l'espletamento delle attivita' indicate nell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 17 ottobre 2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Sulla proposta del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ministro e Sottosegretari

1. Il Ministro del commercio internazionale e' l'organo di direzione politica del Ministero del commercio internazionale ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro del commercio internazionale si avvale degli uffici di diretta collabo-razione di cui all'articolo 3, comma 2.

3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'ammini strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri) e' il seguente:

�4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

  1. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

  2. individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

  3. previsione di strumenti di verifica periodica dell'organiz-zazione e dei risultati;

  4. indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

  5. previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.�.

    - La legge 15 maggio 1997, n. 127 recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento oridinario.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica

    26 febbraio 1999, n. 150, recante il regolamento di disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1999, n. 121.

    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286

    (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del

    18 agosto 1999.

    - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo

    30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del

    Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.

    59) e' il seguente:

    �Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il

    Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

    29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio

    1993, n. 29.

    2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

  6. attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

  7. assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3

    del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

  8. organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

  9. organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;

  10. attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita�.

    - Il testo degli articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sono i seguenti:

    �Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi...

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