Udienze

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LIBRO SECONDO – PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO 47
ginale, con indicazione del decreto
o dell’ordinanza che l’ha disposta.
TITOLO VIII – UDIENZE
Art. 87.UDIENZE PUBBLICHE E PRO-
CEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
1. Le udienze sono pubbliche a pena
di nullità, salvo quanto previsto dal
comma 2, ma il presidente del col-
legio può disporre che si svolgano
a porte chiuse, se ricorrono ragioni
di sicurezza dello Stato, di ordine
pubblico o di buon costume (I).
2. Oltre agli altri casi espressamen-
te previsti, si trattano in camera di
consiglio:
a) i giudizi cautelari e quelli relativi
all’esecuzione delle misure cautela-
ri collegiali;
b) il giudizio in materia di silenzio;
c) il giudizio in materia di accesso
ai documenti amministrativi e di
violazione degli obblighi di traspa-
renza amministrativa (II);
d) i giudizi di ottemperanza;
e) i giudizi in opposizione ai decre-
ti che pronunciano l’estinzione o
l’improcedibilità del giudizio1.
1 Ulteriori procedimenti in camera di consi-
glio a termini dimidiati: art. 15, co. 3 (pro-
nunzia TAR sulla questione di competenza);
art. 16, co.1 (regolamento di competenza e
atti utili per la decisione: termine per il ri-
3. Nei giudizi di cui al comma 2, con
esclusione dell’ipotesi di cui alla let-
tera a), e fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 116, comma 1, tutti i
termini processuali sono dimezzati
rispetto a quelli del processo ordi-
nario, tranne, nei giudizi di primo
grado, quelli per la notificazione del
ricorso introduttivo, del ricorso inci-
dentale e dei motivi aggiunti. La ca-
mera di consiglio è fissata d’ufficio
alla prima udienza utile successiva
al trentesimo giorno decorrente dalla
scadenza del termine di costituzione
delle parti intimate. Nella camera di
consiglio sono sentiti i difensori che
ne fanno richiesta (III).
4. La trattazione in pubblica udien-
za non costituisce motivo di nullità
della decisione.
(I) Il comma è stato modificato
dall’art. 1, co. 1, lett. s) n. 1), d.lgs. 15
novembre 2011, n. 195, in vigore dall’8
dicembre 2011, che ha inserito le pa-
role: “ma il presidente del collegio
può disporre che si svolgano a porte
chiuse, se ricorrono ragioni di sicurez-
za dello Stato, di ordine pubblico o di
buon costume”.
(II) Il comma è stato modificato dall’art.
52, co. 4, lett. b), d.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33, in vigore dal 20 aprile 2013, che,
corso trenta giorni); art. 85, commi 4 (oppo-
sizione su decreti di estinzione e improcedi-
bilità) e 8 (giudizio d’appello su pronunzie
del TAR sull’opposizione all’estinzione o
improcedibilità); art. 105, co. 2 (giudizi di
appello contro i provvedimenti dei tribunali
amministrativi regionali che hanno declina-
to la giurisdizione o la competenza); accesso
art. 116 (termine per il ricorso trenta giorni).

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