LEGGE REGIONALE 27 settembre 2012, n. 14 - Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti I e II (Serie generale) n. 43 del 3 ottobre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita' 1. La Regione riconosce il ruolo delle persone anziane nella comunita' sociale e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei propri e abituali contesti di vita; valorizza altresi' le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalle persone anziane nel corso della vita, nonche' il loro patrimonio di relazioni personali.
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La Regione promuove e valorizza l'invecchiamento attivo sostenendo politiche a favore delle persone anziane riconoscendone il ruolo attivo nella societa' attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderle protagoniste del proprio futuro.
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La Regione contrasta i fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovono gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di eta'.
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Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo volto ad ottimizzare le opportunita' concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attivita' sociali allo scopo di migliorare la qualita' della vita.
Art. 3
Programmazione degli interventi 1. La Regione persegue le finalita' della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati a favore delle persone anziane, negli ambiti della protezione e promozione sociale, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e del terzo settore.
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La programmazione regionale degli interventi di cui al comma 1 e' inserita nel Piano sociale regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) e si attua anche mediante gli accordi di cui agli articoli 12 e 17 della stessa legge regionale n. 26/2009.
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La Giunta regionale adotta atti di indirizzo affinche', attraverso la programmazione regionale di settore, si definiscano le azioni per l'applicazione della presente legge.
Art. 4
Formazione permanente 1. La Regione promuove la partecipazione delle persone anziane a processi educativi, alle attivita' ricreative e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, rendendole cosi' protagoniste del proprio futuro. La Regione, in particolare:
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incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a...
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