LEGGE REGIONALE 27 settembre 2012, n. 14 - Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti I e II (Serie generale) n. 43 del 3 ottobre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La Regione riconosce il ruolo delle persone anziane nella comunita' sociale e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei propri e abituali contesti di vita; valorizza altresi' le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalle persone anziane nel corso della vita, nonche' il loro patrimonio di relazioni personali.

  1. La Regione promuove e valorizza l'invecchiamento attivo sostenendo politiche a favore delle persone anziane riconoscendone il ruolo attivo nella societa' attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderle protagoniste del proprio futuro.

  2. La Regione contrasta i fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovono gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di eta'.

  3. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo volto ad ottimizzare le opportunita' concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attivita' sociali allo scopo di migliorare la qualita' della vita.

    Art. 3

    Programmazione degli interventi 1. La Regione persegue le finalita' della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati a favore delle persone anziane, negli ambiti della protezione e promozione sociale, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e del terzo settore.

  4. La programmazione regionale degli interventi di cui al comma 1 e' inserita nel Piano sociale regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) e si attua anche mediante gli accordi di cui agli articoli 12 e 17 della stessa legge regionale n. 26/2009.

  5. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo affinche', attraverso la programmazione regionale di settore, si definiscano le azioni per l'applicazione della presente legge.

    Art. 4

    Formazione permanente 1. La Regione promuove la partecipazione delle persone anziane a processi educativi, alle attivita' ricreative e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, rendendole cosi' protagoniste del proprio futuro. La Regione, in particolare:

    1. incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a...

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