Tutela della privacy in ambito condominiale

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Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA e - straordinariamente - dalla edizione 2013 da
Il Codice del condominio
(a cura di CORRADO SFORZA FOGLIANI) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l`indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufciali del C.E.D.
Rassegna
di giurisprudenza
Tutela della privacy in ambito
condominiale
Ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, “dato
personale”, oggetto di tutela, è “qualunque informazione” rela-
tiva a “persona f‌isica, giuridica, ente o associazione”, che siano
“identif‌icati o identif‌icabili”, anche “indirettamente mediante ri-
ferimento a qualsiasi altra informazione” ed in tale nozione sono
riconducibili i dati dei singoli partecipanti ad un condominio,
raccolti ed utilizzati per le f‌inalità di cui agli artt. 1117 ss. cod.
civ.; tuttavia ragioni di buon andamento e di trasparenza giu-
stif‌icano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini,
non solo su iniziativa dell’amministratore in sede di rendiconto
annuale, di assemblea, o nell’ambito delle informazioni perio-
diche trasmesse nell’assolvimento degli obblighi scaturenti dal
mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino,
il quale è investito di un potere di vigilanza e di controllo sull’at-
tività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni,
che lo facoltizza a richiedere in ogni tempo all’amministratore
informazioni sulla situazione contabile del condominio, com-
prese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli
altri partecipanti. * Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2013, n. 1593,
Ponte c. Perri ed altri, in questa Rivista n. 3/’13. [RV624998]
Ove vi sia stata una divulgazione di dati personali, non si
realizza necessariamente una violazione della relativa legge, do-
vendosi comunque effettuare una comparazione tra gli interessi
coinvolti. Tale valutazione comparativa è riservata al giudice di
merito e non è censurabile in sede di legittimità se motivata in
modo adeguato e corretto. (Fattispecie nella quale i dati oggetto
di divulgazione non erano contenuti in un documento condomi-
niale, bensì in una lettera privata spedita dai ricorrenti all’am-
ministratore condominiale e relativa all’esistenza dell’iniziativa
privata di costruzione di un ascensore. La Cassazione ha ritenuto
di dover confermare la decisione di merito non ravvisando nella
diffusione dei dati personali posta in essere dall’amministratore
- il quale anziché limitarsi a riferire, aveva spedito a tutti i con-
dòmini una fotocopia della documentazione riservata ricevuta
in visione - un comportamento lesivo della privacy degli interes-
sati ma - al contrario - un atto dovuto nell’ambito dei compiti e
delle funzioni proprie dell’amministratore). * Cass. civ., sez. II, 8
settembre 2011, n. 18421, in questa Rivista n. 1/’12.
La disciplina del codice in materia di protezione dei dati per-
sonali, di cui al d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il
trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei prin-
cipi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto
agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che
gli spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei rispetto
al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di
dati personali riferibili al singolo condomino; ne consegue che
- fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere,
anche di propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli
obblighi condominiali - l’aff‌issione nella bacheca dell’androne
condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione
concernente le posizioni di debito del singolo condomino costi-
tuisce un’indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di
responsabilità civile ai sensi degli artt. 11 e 15 del citato codice. *
Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 2011, n. 186, De Luca c. Cond. Corso
Umberto 30 San Giorgio ed altro. [RV615943]
In materia di protezione dei dati personali, non costituisce
violazione dell’art. 134 del d.l.vo 30 giugno 2006, n. 196 l’in-
stallazione di un impianto di videosorveglianza sul fabbricato
di un unico proprietario, occupato in parte da una terza persona
(nella specie, la nuora assegnataria di porzione dell’immobile,
in quanto madre aff‌idataria dei f‌igli minori), con telecamere col-
locate sul cancello e sul portone d’ingresso, non potendosi as-
similare la f‌igura dell’unico proprietario di fabbricato compren-
dente più unità abitative, concesse in locazione o in comodato,
al condominio, in considerazione del tenore letterale dell’art. 5,
comma 3, del d.l.vo cit. (quanto ai limiti al trattamento dei dati
personali, ove destinati ad una comunicazione sistematica o dif-
fusa) e non essendo consentito il ricorso all’analogia in materie
in cui si dispongono restrizioni o sanzioni. * Cass. civ., sez. I, 9
agosto 2012, n. 14346, Risica c. Rizzo. [RV623916]
L’installazione di un impianto di videosorveglianza relativo
alle aree comuni del piazzale antistante il fabbricato e degli an-
droni delle scale deliberata dall’assemblea condominiale a f‌ini
di “tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti,
rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo ovvero di f‌inalità di
prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro” esula dalle at-
tribuzioni dell’organo assembleare. L’installazione della video-
sorveglianza non appare infatti - di per sé - prestazione f‌inaliz-
zata a servire i beni in comunione, né giova addurre l’innegabile
maggior sicurezza che ne deriva allo stabile nel suo complesso,
di fronte ad una deliberazione che coinvolge il trattamento di
dati personali di cui l’assemblea non è affatto titolare ex art. 28
D.L.vo n. 196/2003.. * Trib. civ. Salerno, sez. I, ord., 14 dicembre
2010, Galdi c. Condominio INCAM di Via Palermo, in questa
Rivista n. 2/’11.
Arch. loc. e cond. 3/2014

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