Tutela dei lavoratori e libertà di prestazione dei servizi nel diritto comunitario

AutoreCarabelli, Umberto
Pagine13-109
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C 
TUTELA DEI LAVORATORI
E LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
NEL DIRITTO COMUNITARIO
1. La Direttiva n. 96/71 sul distacco dei lavoratori nell’ambito di
una prestazione di servizi transnazionale. Qualche considera-
zione generale.
Consultando i repertori di dottrina e giurisprudenza del la-
voro degli ultimi anni, ci si può facilmente accorgere dell’assai
scarsa attenzione che gli studiosi della disciplina giuslavoristica
hanno dedicato, a far data dalla sua emanazione, alla Direttiva
CE n. 96/71 del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavo-
ratori nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale1.
Questo disinteresse appare, in verità, difficilmente spiegabile
ove si consideri l’ampio ed intenso dibattito sviluppatosi negli anni
più recenti in sede politica, sindacale e scientifica sul progetto di
direttiva sulla liberalizzazione della prestazione di servizi nell’ambi-
to della Comunità europea (c. d. progetto di direttiva Bolkestein),
in particolare sui rischi di dumping sociale derivanti dalla formula-
zione originaria di tale progetto, dovuti alla spinta al ribasso che i
più evoluti sistemi nazionali di protezione sociale avrebbero subito
per effetto della concorrenza esercitata nel mercato comune da im-
prese aventi sede in Stati membri con livelli assai inferiori di tutela
sociale2. Infatti, come si vedrà in una più avanzata fase della tratta-
zione, a quest’ultima tematica è strettamente collegato (ed anzi ne
costituisce uno degli aspetti più significativi) il problema della de-
terminazione della disciplina applicabile ai lavoratori dipendenti
da operatori economici stabiliti in uno degli Stati membri che,
senza creare una (ulteriore) sede giuridica ed operativa in altro Pa-
ese comunitario, forniscono, in concorrenza con gli operatori eco-
nomici in quest’ultimo insediati, servizi con proprio personale
colà inviato in via meramente transitoria; problema la cui soluzione
è oggi affidata, appunto, alla Direttiva n. 96/71.
1 In senso analogo P 2006b, 274.
2 Sul progetto di direttiva Bolkestein, si v. infra parag. 9. Sui temi del mer-
cato dei servizi esterno v. L-C 2005, 503 ss., nonché l’interessante sag-
gio di L F 2005, 437 ss.
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Tanto meno giustificato appare, d’altro canto, siffatto disin-
teresse ove si consideri l’ormai sempre più frequente fenomeno
della fornitura, da parte di imprese di somministrazione con
sede in uno Stato membro, di lavoratori interinali ad imprese
insediate in altri Paesi comunitari; nonché, ancora, l’altro feno-
meno, di particolare interesse giuridico ed invero da lungo tem-
po ben noto, del distacco, da parte di un’impresa di un Paese
membro, di propri lavoratori presso imprese appartenenti al
proprio stesso gruppo insediate in altri Paesi membri. Entrambi
tali fenomeni sono parimenti oggetto di considerazione da parte
della predetta Direttiva, la quale li accomuna all’altro, quali fat-
tispecie meritevoli di attenzione per le delicate implicazioni che
esse producono sul rapporto tra sistemi nazionali di tutela del
lavoro e libertà di prestazione dei servizi.
In effetti la Direttiva n. 96/71 ha come obiettivo la defini-
zione di un quadro di regole alle quali gli Stati membri devono
attenersi nella definizione delle ‘condizioni di lavoro e di occu-
pazione’ dei lavoratori distaccati temporaneamente sul loro ter-
ritorio da imprese stabilite in un altro Stato membro, nelle tre
ipotesi individuate nell’art. 1.3, lett. a, b e c della stessa Diretti-
va. Più precisamente, le imprese destinatarie della normativa co-
munitaria sono quelle stabilite in uno Stato membro, le quali,
«nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distac-
chino lavoratori, a norma del paragrafo 3, nel territorio di uno
Stato membro» (art. 1.1). Laddove le tre ipotesi rilevanti ai fini
dell’applicazione della Direttiva sono rispettivamente: quella
dell’impresa che distacchi «per conto proprio e sotto la propria
direzione, nel territorio di uno stato membro, nell’ambito di un
contratto concluso tra l’impresa che lo invia e il destinatario del-
la prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché
durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il
lavoratore e l’impresa che lo invia» (art. 1.3, lett. a)3; quella
dell’impresa che distacchi «un lavoratore nel territorio di uno
Stato membro, in uno stabilimento o in un’impresa appartenen-
te al gruppo, purché durante il periodo di distacco esista un rap-
porto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia» (lett. b);
quella, infine, dell’impresa di lavoro temporaneo o che svolga
attività di cessione temporanea di lavoratori – nella versione in-
3 Sulla necessità della presenza di un contratto tra prestatore di servizi e
impresa destinataria di questi ultimi si v. il Rapport du groupe d’expert nationaux
sur la transposition de la directive concer nant le détachement des travailleurs, del
settembre 1999, nelle osservazioni relative all’art. 1.3, lett. a.
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glese: «a temporary employment undertaking or placement agency»
– la quale distacchi «un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice
avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato
membro, purché durante il periodo di distacco esista un rappor-
to di lavoro fra il lavoratore e l’impresa di lavoro temporaneo o
l’impresa che lo cede temporaneamente» (lett. c)4. In tutti e tre i
casi, dunque è espressamente richiesto che il lavoratore distacca-
to conservi per tutta la durata del distacco il suo rapporto giuridi-
co diretto con l’impresa di appartenenza.
La base giuridica della Direttiva è costituita dagli artt. 57.2
(oggi art. 47.2) e 66 (oggi 55)5: si è dunque in presenza di una
Direttiva non di armonizzazione delle normative di tutela del
lavoro, bensì di determinazione delle discipline del lavoro appli-
cabili ai distacchi transnazionali di lavoratori, in funzione della
rimozione delle restrizioni alla libera circolazione dei servizi6: la
4 Nel Rapport du groupe d’expert nationaux sur la transposition de la directive
concernant le détachement des travailleurs, del settembre 1999, nelle osservazio-
ni relative all’art. 1.3, lett. c, si rileva che formalmente nella previsione della
direttiva non rientrerebbe il caso di un’impresa di somministrazione che distac-
chi un lavoratore presso un’impresa di altro Stato membro, la quale a sua volta
distacchi poi questo lavoratore in un altro Stato membro. E tuttavia, il gruppo
stesso ha ritenuto che «compte tenu des objectifs et du but de la directive, ce type
de situation était couvert par la directive».
5 Sottolineano giustamente l’importanza di questo aspetto D 1997, 572-
3, O 1999, 467, J P 1999, 1270-1, e F 2001, 812.
D (ivi) segnala, inoltre, l’ambigua situazione dei lavoratori distaccati,
i quali mentre, da un lato, possono ambire ai migliori trattamenti in vigore nel
paese d’accoglienza, dall’altro sono consapevoli che proprio tali trattamenti
possono inficiare la concorrenzialità dell’impresa da cui dipendono. Per consi-
derazioni analoghe, soprattutto in merito al pericolo di una sostanziale funzio-
ne dissuasiva nei confronti della circolazione dei servizi (l’osservazione riguarda
essenzialmente i casi di cui all’art. 1.3, lett. a, della Direttiva: v. infra) v. J
P 1999, 1279; G-S C 2000, 172-5; S O-
 2000, 66 ss. e I. 2002, 62-4; R L 2002, 39-40; E D L
R-M N 2002, 116.
È inoltre da segnalare la giusta osservazione di D (599-602) circa l’im-
portanza non assoluta, ma relativa, che i sistemi di tutela del lavoro hanno ai
fini della determinazione del costo del lavoro, stante la necessità di fare in real-
tà riferimento all’unico parametro rilevante: la produttività del lavoro, rispetto
alla quale i costi diretti ed indiretti del lavoro costituiscono solo una compo-
nente (in questo senso v. anche A – B – M 2006, 157-8;
v. inoltre B 2006, 4-5, dove ulteriori riff.); su questi aspetti cfr. pure
B 2001, 11.
6 Cfr. B 1996, 6; P M 1997, 378-9; J P 1999,
1273-4 e 1282-3. Adde V P 2000, 14; F 2001, 806, C
B 2002, 7; T-L 2005, 180; B 2006, 28.

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