Tutela possessoria in tema di parcheggi

AutoreMichele Annunziata
Pagine559-560
559
dott
Arch. loc. e cond. 5/2013
DOTTRINA
TUTELA POSSESSORIA
IN TEMA DI PARCHEGGI
di Michele Annunziata
Anche nella costruzione di parcheggi si possono verif‌i-
care situazioni, in cui fare ricorso alla tutela possessoria
(art. 1168 seg. c.c.).
Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 22 novembre
1994, n. 9871) hanno stabilito che nelle azioni possessorie
non è richiesto l’animus spoliandi o turbandi, ma un re-
quisito psicologico (il dolo o la colpa dell’atto da parte di
ci compie lo spoglio o la turbativa) (tra le altre, Cass. 28
novembre 2001, n. 15130).
Ora, limitando il discorso al tema affrontato dalle de-
cisioni in rassegna, concernenti l’animus spoliandi (nel-
l’azione di spoglio) e l’animus turbandi (nell’azione di ma-
nutenzione), si può ricordare che secondo una opinione,
ripetutamente confermata, i cennati elementi soggettivi
sono requisiti per la sussistenza dello spoglio (tra le tante,
Cass. 5 dicembre 1988, n. 6583, in Giust. civ. Mass., 1988;
Cass. 19 marzo 1986, n. 1906, ivi, 1986; Cass. 10 gennaio
1984, n. 171, ivi, 1984) o della turbativa nell’azione di ma-
nutenzione (tra le tante, Cass. 8 novembre 1985, n. 5476,
ivi, 1985; Cass. 10 maggio 1980, n. 3077, ivi, 1980) (non
sempre la dottrina ha accettato la tesi giurisprudenziale,
obiettando che la legge non richiede gli elementi psicologi-
ci in discorso) (v. SACCO, Il possesso, in Trattato di diritto
civile e commerciale diretto da CICU e MESSINEO, Mila-
no, 1988, 243). In sostanza, secondo l’orientamento giuri-
sprudenziale lo spoglio è costituito dall’elemento materiale
(privazione del possesso) e dall’elemento soggettivo (ani-
mus), che consiste nella consapevolezza di agire contro la
volontà espressa o presunta del possessore (tra le altre,
Cass. 4 giugno 1981, n. 3633, ivi, 1981; Cass. 13 febbraio
1987, n. 1577, ivi, 1987; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2525).
L’elemento soggettivo è ritenuto insito nel fatto della
privazione del possesso, in modo violento o clandestino
(tra le tante, Cass. 5 dicembre 1988, n. 6583 cit.; Cass. 15
luglio 1985, n. 4139, ivi, 1985).
La stessa giurisprudenza, poi, ha chiarito che nel
comportamento dell’autore dello spoglio e della turbativa
non sono rilevanti le seguenti posizioni personali dello
spoliator:
a) la convinzione dell’agente di esercitare un proprio
diritto (tra le tante, Cass. 6 giugno 1983, n. 3827; Cass. 23
febbraio 2001, n. 2267);
b) il f‌ine specif‌ico dell’azione dello spoliator (come in-
tento di nuocere o meno all’altrui possesso) (tra le tante,
Cass. 11 novembre 1991, n. 12022, ivi, 1991; Cass. 23 marzo
1984, n. 1933, ivi, 1984; in Foro it., 1985, I, 1481, con nota
di JANNELLI);
c) non è necessario il dolo specif‌ico o uno scopo ripro-
vevole (tra le altre, Cass. 7 febbraio 1983, n. 1015, in Giust.
civ. Mass., 1983);
d) l’aninus spoliandi è escluso dal consenso del pos-
sessore (tra le altre, Cass. 5 dicembre 1985, n. 6104, ivi,
1985);
e) non è escluso nel caso in cui lo spoliator agisca in
base ad una autorizzazione amministrativa (tra le altre,
Cass. 15 novembre 1986, n. 6741, ivi, 1986).
Su chi grava l’onere di provare l’aninus spoliandi o
turbandi?
Secondo la giurisprudenza precedente, la prova la deve
offrire lo spogliato (tra le altre, Cass. 26 novembre 1986, n.
6978, ivi, 1986).
Le cose si presentano diversamente, secondo la deci-
sione delle Sez. Un. 22 novembre 1994, n. 9871 cit.:
1) per la conf‌igurabilità dello spoglio e della manuten-
zione non è richiesto l’animus spoliandi o turbandi (punto
controverso);
2) è richiesto, invece, il dolo o la colpa dell’atto (che
comprime il possesso);
3) la relativa prova deve essere fornita da chi agisce in
possessorio.
Qualche osservazione, in punto di reclamabilità dei
provvedimenti possessori, con l’entrata in vigore dell’art.
669 terdecies c.p.c.
In materia sono state sostenute le seguenti tesi:
a) detti provvedimenti non sono reclamabili (v., in tal
senso, Trib. Nola 7 dicembre 1994, in Nuovo dir., 1995, n.
173);
b) sono, invece, reclamabili per Trib. Alba 29 ottobre
1993 (in Giur. it., 1994, I, 2, 770) e Cass., 2667 del 2001
cit.
È bastata la nota riforma in tema di procedimenti cau-
telari e possessori (v. legge 26 novembre 1990, n. 353 e
successive modif‌iche), per far sorgere delicate questioni.
Il nostro proposito non è quello di ripetere in questa
sede le varie tesi (in dottrina e giurisprudenza) che sono
state sostenute, in materia possessoria (bisogna aggiun-
gere, con evidenti oscillazioni giurisprudenziali, che an-
che questa volta non assicurano la certezza del diritto).
Una decisione in materia (Cass. 13 luglio 1985, n. 7665) si
colloca in siffatto movimento di idee, pervenendo al nuovo
risultato (il procedimento possessorio termina con ordi-
nanza, senza una seconda fase sul c.d. merito possessorio),
dopo di aver (per la normativa precedente alla riforma)
escluso gli altri orientamenti in materia (la letteratura e
la giurisprudenza sono già abbondanti: si ricordano, TOSI,
Possesso e procedimenti possessori: tutela cautelare o
sommaria?, in Giust. civ., 1995, I, 275; CIVININI-PROTO
PISANI, I procedimenti possessori, in Foro it., 1994, I, 639;
negli scritti cit. sono richiamati anche i provvedimenti
possessori ed è esaminata anche la questione se gli stessi
provvedimenti sono reclamabili).

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