LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 2012, n. 15 - Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 31 luglio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha Approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento tutela in funzione dei bisogni le persone non autosufficienti e ne sostiene le famiglie, assicurando mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. La Provincia promuove la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio ambito familiare.

  1. Per le finalita' indicate nel comma 1, la Giunta provinciale provvede all'organizzazione dei servizi socio-sanitari e all'erogazione di provvidenze economiche in applicazione dei principi di uguaglianza, solidarieta' e di rispetto della dignita' della persona.

  2. La Giunta provinciale valorizza la partecipazione delle associazioni di volontariato e degli enti senza scopo di lucro ai servizi alla persona non autosufficiente in attuazione del principio di sussidiarieta'. La Giunta provinciale promuove altresi' interventi diretti al mantenimento dell'autonomia personale, alla prevenzione degli stati di non autosufficienza nonche', se possibile, alla riabilitazione.

    Art. 2

    Definizione della persona non autosufficiente 1. Ai fini di questa legge si considerano non autosufficienti le persone che sono prive dalla nascita o che hanno subito una perdita permanente parziale o totale dell'autonomia delle abilita' fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali con conseguente incapacita' di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto determinante di altre persone.

  3. La condizione di non autosufficienza si articola in quattro livelli di gravita' in rapporto all'entita' e alla tipologia degli atti essenziali della vita quotidiana che la persona non e' in grado di compiere, con particolare riguardo alla limitazione dell'autonomia cognitiva e della mobilita', nonche' alla complessita', intensita' e durata delle prestazioni di aiuto personale, di tutela e di cura necessarie a compensare la mancanza di autonomia della persona non autosufficiente.

  4. La Giunta provinciale definisce con deliberazione i criteri per la valutazione dei livelli di gravita' previsti dal comma 2, tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) espresse attraverso la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) e, in particolare:

    1. dello stato di salute funzionale organico, con riferimento alla dipendenza nelle attivita' di base della vita quotidiana, alle attivita' strumentali della vita quotidiana, al quadro clinico e al bisogno infermieristico;

    2. delle condizioni cognitive comportamentali, con riferimento allo stato mentale, ai disturbi del comportamento e ai disturbi dell'umore;

    3. della situazione socio ambientale e familiare, con riferimento alla rete assistenziale presente, alla situazione socio-economica, alla condizione abitativa e al livello di copertura assistenziale quotidiano.

    Art. 3

    Diritti della persona non autosufficiente 1. La persona non autosufficiente ha diritto alla valutazione del bisogno e alla presa in carico secondo quanto previsto dall'articolo 4.

  5. L'attivita' prevista dal comma 1 e' svolta attraverso il punto unico di accesso istituito presso il distretto sanitario ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge provinciale 23 luglio 2010, n.

    16 (legge provinciale sulla tutela della salute), che provvede a individuare il referente del percorso di assistenza per ciascuna persona non autosufficiente.

  6. I dati relativi alla condizione della persona non autosufficiente e ai servizi fruiti dalla medesima sono raccolti attraverso un fascicolo elettronico personale.

    Art. 4

    Accertamento della condizione di non autosufficienza 1. All'accertamento della condizione di non autosufficienza del soggetto interessato provvede l'unita' valutativa multidisciplinare (UVM) competente per territorio, costituita per l'accertamento e le valutazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute.

  7. L'accertamento della condizione di non autosufficienza e' effettuato secondo quanto previsto da questo articolo entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

  8. L'UVM, all'esito dell'accertamento, redige:

    1. il verbale di accertamento della condizione di non autosufficienza e lo trasmette all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cura;

    2. il piano di assistenza personalizzato tenuto conto dei bisogni, delle condizioni sociali e familiari dell'assistito; il piano individua le prestazioni erogabili dal servizio sanitario provinciale, compatibilmente con le risorse organizzative, strumentali e finanziarie disponibili e puo' contenere eventuali indicazioni per affrontare lo stato di bisogno.

  9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, in caso di esito negativo o ai fini dell'accesso alle prestazioni previste per un diverso livello di gravita' della condizione di non autosufficienza, l'interessato puo' presentare una...

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