La tutela penale del marchio decorativo

AutoreFederico Piccichè
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Lo scopo di questo scritto è stabilire se sia corretto applicare gli articoli 473 e 474 del codice penale alle ipotesi di contraffazione dei marchi decorativi.

Secondo l'opinione di due Tribunali 1, che qualche tempo fa hanno affrontato il problema, ciò è possibile.

L'imputato era stato chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli 648 e 474 del Codice Penale per avere acquistato da alcuni fornitori e rivenduto al dettaglio magliette sulle quali erano impressi i celebri personaggi della Walt Disney 2.

Nel corso della istruttoria era emerso che i disegni fossero contraffatti in quanto apposti senza essere stati a ciò autorizzati dalla società titolare del marchio.

I Giudici, all'esito del giudizio, mandavano assolto l'imputato perché il fatto non costituiva reato, in quanto, pur ritenendo pienamente integrato l'elemento oggettivo della falsificazione, non ritenevano sussistente l'elemento soggettivo, essendo parsa inattaccabile la buona fede dell'imputato, che aveva acquistato le magliette (facendosi sempre rilasciare apposita fattura) da seri e importanti fornitori, conosciuti e apprezzati da diverso tempo sul mercato.

Processi come questi se ne celebrano ogni giorno e l'esito è quasi sempre scontato, essendo sufficiente dimostrare l'apposizione non autorizzata del segno sul prodotto per ritenere provato, in tutta la sua splendida pienezza, l'elemento oggettivo della contraffazione.

Ma questo non mi pare un modo giusto di procedere.

L'applicazione degli articoli 473 e 474, infatti, dovrebbe dipendere dalla funzione che, nello specifico, caratterizza il segno: se questo svolgerà, in concreto, le funzioni proprie del marchio, gli articoli potranno operare; diversamente si dovrà ad essi rinunciare.

Più in dettaglio.

Un segno può definirsi marchio, a tutti gli effetti, se del marchio raccoglie le sue caratteristiche essenziali.

L'articolo 7 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il cosiddetto Codice della Proprietà Industriale, recita testualmente:

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese

.

L'essenza del marchio, dunque, è di essere un se gno distintivo 3.

Il prodotto che lo porta su di sé impresso diventa un prodotto marchiato e si distingue, recisamente, da quelli che marchiati non sono o che portano marchi diversi.

Il marchio esiste grazie alla sua vis distintiva: senza di essa diverrebbe un segno del tutto insignificante.

Avendo il marchio questa specifica forza può esso diventare determinante nelle scelte dei consumatori.

Il prodotto marchiato ha di regola qualità particolari, che lo rendono migliore e più apprezzato.

A questo proposito si scrive che il marchio è anche un accumulatore di informazioni perché esso veicola dei messaggi, che avvertono gli acquirenti che ciò che stanno acquistando rappresenta quanto di meglio si possa trovare sul mercato 4.

Di solito i prodotti migliori sono anche di marca perché costituiscono il frutto di esperienze imprenditoriali altamente qualificate e collaudate negli anni, oltre che di oculati e costosi investimenti.

Un esempio per maggiore chiarezza potrà essere di aiuto.

A tutti è noto il marchio della Lacoste: esso consiste nel disegno di un piccolo coccodrillo.

Qui il segno svolge due funzioni: con la prima il segno distingue, differenziando i prodotti sui quali è apposto da tutti quelli che ne sono sprovvisti; con la seconda il segno informa, evidenziando che quei prodotti, sui quali è riportato, hanno qualità maggiori rispetto a quelli che ne sono privi e provengono da una delle imprese più competitive al mondo.

Altre funzioni non se ne vedono all'orizzonte. Di certo non si può dire che il segno abbia una funzione di tipo ornamentale.

Il coccodrillo non è utilizzato per rendere i prodotti più carini o più gradevoli.

Il prodotto non viene acquistato perché l'acquirente si lascia esteticamente attrarre dal disegno dell'animale.

Il prodotto viene acquistato perché quel disegno segnala che ciò che si sta comprando è il frutto delle migliori tecniche di fabbricazione.

Ciò detto, a quale di queste tre funzioni gli articoli 473 e 474 dovranno dare protezione?

Io penso solo alle prime due.

La funzione decorativa dovrebbe restare fuori dall'alveo tracciato da quegli articoli 5.

Al riguardo è preziosa una stimolante sentenza di merito, emessa nel 1981 da un Pretore di Bologna 6.

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La decisione è datata e, malauguratamente, è rimasta isolata, ma a mio parere coglie il vero.

L'estensore della sentenza doveva giudicare di un commerciante che aveva prodotto e posto in commercio numerosi articoli di pelletteria confezionati con tessuto sul quale, in assenza di uno specifico permesso, erano stati riprodotti con un andamento decorativo i marchi 'Gucci' e 'Fendi', consistenti in una doppia 'G' e in una doppia 'F'.

Dopo aver premesso che la contraffazione aveva riguardato i disegni riportati sulle stoffe, il Pretore scriveva testualmente:

I segni riprodotti sulle stoffe (la doppia 'F' e la doppia 'G') sono compenetrati a tal punto con il materiale usato da non rendere utilizzabile l'utilizzo del solo tessuto (plastica o stoffa) senza che venga persa la qualità estetica degli oggetti. I segni sono stati usati in modo tale, per la simmetrica ripetizione e per i colori del tessuto, da formare un disegno vero e proprio, caratterizzante la stoffa ... Senza quei segni sulla stoffa, l'oggetto non ha valore estetico ... In sostanza, il segno ha fagocitato l'oggetto; il segno è l'oggetto. Senza quel disegno, l'oggetto non avrebbe ragion d'essere ... chi lo acquista, paga il disegno della stoffa ... La legge non impediva alla Fendi di brevettare quel marchio; ma la legge non consentiva alla Fendi di strumentalizzare un marchio del genere per tutelare un disegno ... Nel momento in cui la doppia 'F' della Fendi diventa un disegno, non è più un marchio tutelabile in sede penale

.

Le eloquenti parole usate dal Pretore vogliono significare che se...

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