La tutela giurisdizionale dei diritti

AutoreStefano Ambrogio
Pagine441-448
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Capitolo 39
Il diritto
di azione
L’attività giurisdizionale
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LA TUTELA GIURISDIZIONALE
DEI DIRITTI
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L’ordinamento giuridico appresta una serie di rimedi per far sì che il titolare
di un diritto ottenga soddisfazione anche eventualmente contro la volontà
del soggetto passivo.
Il soggetto leso nel suo diritto non può però agire autonomamente, ossia non
ha il potere di farsi giustizia da sé, tranne in ipotesi eccezionali (come ad esem-
pio nel caso di difesa del possesso f‌inché dura la violenza dell’aggressore).
Il privato ha però il potere di chiedere l’intervento dei giudici a propria di-
fesa esercitando un’azione legale (cd. diritto di azione) e dando così inizio
ad un procedimento giudiziario dinanzi ad un giudice.
Il soggetto leso in un suo diritto (assoluto o relativo che sia) può esercitare vari tipi di
azione che presentano presupposti e caratteristiche diverse. Nell’ambito della giuri-
sdizione civile, è possibile individuare i seguenti tipi di processo.
Il processo di cognizione è destinato ad accertare l’esistenza o l’inesistenza di un
diritto soggettivo e l’eventuale violazione dello stesso. L’azione di cognizione può
tendere a tre f‌inalità:
- all’accertamento dell’esistenza o meno di un determinato rapporto giuridico con-
troverso (sentenza di accertamento);
- all’emanazione di un comando rivolto alla parte soccombente di eseguire la pre-
stazione che il giudice ha riconosciuto all’attore (sentenza di condanna);
- alla costituzione, modif‌icazione o estinzione di rapporti giuridici (sentenza costitu-
tiva). In questi casi la sentenza non si limita all’accertamento di una situazione pree-
sistente, ma la modif‌ica.
Il processo di esecuzione si ha quando vi è già certezza sui diritti e gli obblighi delle
parti, ma l’obbligato non vi adempie spontaneamente. A differenza del giudizio di
cognizione, quindi, la funzione del processo di esecuzione non è quella di accertare il
diritto, ma di attuarlo concretamente. La forma più importante di processo esecutivo
è quella che ha per oggetto l’espropriazione forzata dei beni del debitore (vedi Cap.
19, par. 6).
Il processo cautelare, inf‌ine, tende a conservare, nelle more del giudizio di cognizio-
ne o di esecuzione, lo stato di fatto esistente per rendere possibile l’accertamento
del diritto o l’esecuzione della sentenza.
Vi sono casi in cui la legge ammette che le parti possano mettersi d’accordo
per evitare di andare dinanzi al giudice, risparmiandosi di instaurare un

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