La tutela penale del diritto alla privacy in internet

AutoreAnnarita Oliva
Pagine91-97

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@1. Principali caratteristiche e rischi per la riservatezza di Internet.

La rilevanza assunta da Internet come strumento privilegiato di comunicazione e di informazione è ormai dato incontestabile ed evidente a tutti. Oltre ad innumerevoli vantaggi, Internet ha, però, creato nuovi potenziali rischi per la riservatezza degli utenti e delle persone. Alcuni di questi rischi concernono in generale le tecnologie informatiche, cui si deve la possibilità di raccogliere una quantità infinita di dati personali, di poterli organizzare automaticamente e, grazie alla telematica, di poterli trasmettere a distanza; altri sono, invece, peculiari della Rete. Quest'ultima, quindi, si pone al tempo stesso come strumento altamente invasivo per la privacy altrui e come un nuovo mezzo di comunicazione che in quanto tale necessita a sua volta di una tutela dalle ingerenze altrui 1. In una visione più strettamente penalistica, quella che qui interessa, ciò significa che Internet rappresenta, a seconda dei casi, l'oggetto di tutela della norma o lo strumento di commissione dei reati; ovviamente le due ipotesi possono coesistere laddove la privacy di un utente di Internet venga violata da terzi mediante l'utilizzazione della stessa Rete.

I rischi per la privacy in tale contesto investono principalmente due diversi aspetti: da un lato le intercettazioni della posta elettronica e delle comunicazioni in tempo reale, dall'altro le attività di trattamento dei dati personali connessi in qualsiasi modo all'utilizzo della Rete, in particolare non solo le attività di cui il titolare dei dati sia a conoscenza, ma anche i più pericolosi trattamenti c.d. «invisibili», ossia riguardanti dati che l'utente rilascia inconsapevolmente o che a sua insaputa vengono trattati. «Navigando» in Internet, infatti, nel ricercare informazioni, si lasciano continue tracce del proprio passaggio; circostanza che, unita alla possibilità di collegare tra loro i dati, rende la Rete lo strumento ideale per creare profili personali dettagliati e continuamente aggiornati sugli individui in relazione alle loro caratteristiche, ai loro interessi e gusti. Gli utenti di Internet, quindi, senza accorgersene, diventano al contempo recettori di informazioni e fornitori di dati, aumentando di conseguenza il rischio di una schedatura di massa 2.

Attualmente, pur nell'attesa di alcuni fondamentali interventi legislativi che tengano conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze di Internet, alcune delle condotte lesive o rischiose per la privacy e connesse al suo utilizzo hanno assunto rilevanza penale. In particolare, nel nostro ordinamento le principali tappe normative sono state la legge 547/93 in tema di criminalità informatica e la legge 675/96 in tema di trattamento di dati personali. La prima ha inserito nel Codice penale i c.d. reati informatici (o computer crimes), alcuni dei quali a tutela della riservatezza; il secondo intervento legislativo ha, invece, introdotto a presidio della complessa disciplina prevista per i trattamenti di dati personali una serie di norme penali. Deve sottolinearsi fin d'ora che entrambe le leggi non sono, però, nate da una specifica intenzione del legislatore di regolare i fenomeni connessi ad Internet - come è d'altronde testimoniato dalla mancanza di qualsiasi esplicito riferimento alla Rete, - ma dall'intento nel primo caso di sanzionare le sempre più frequenti condotte dannose attuate mediante le tecnologie informatiche e nel secondo caso di disciplinare i trattamenti di dati personali in generale. L'applicazione delle fattispecie ai fenomeni connessi alla Rete è possibile nel caso della legge 547/93 in quanto Internet costituisce un esempio, seppur particolare, di sistema telematico, e nel caso della legge 675/96 poiché questa si applica indistintamente a tutti i trattamenti di dati personali senza distinguere gli strumenti con cui vengono effettuati. Ciò si traduce, come si avrà modo di analizzare, in una scarsa aderenza delle fattispecie alle peculiarità della Rete, alle forme di comunicazione e di informazione che questa offre e ai tipi di condotte realizzabili attraverso essa.

Moltre delle problematiche poste dalla tutela penale della riservatezza in Internet dipendono dalle caratteristiche strutturali della Rete, in particolare dalla transnazionalità che, comportando la circolazione delle informazioni a livello planetario, rende il diritto statale insufficiente a regolare i fenomeni che la interessano e determina un problema di individuazione delle normative di volta in volta applicabili e di giurisdizione 3. Altre caratteristiche che contribuiscono al verificarsi di tali difficoltà sono la struttura decentrata, la quale è causa di una minore possibilità di controllo dei percorsi seguiti dai dati e dai messaggi, e l'interattività che costituisce una grande innovazione rispetto alla passività dei tradizionali mass-media e che consente un continuo scambio di messaggi e di dati in tempo reale, ma anche la raccolta di informazioni relative ai comportamenti degli utilizzatori 4. Giova, infine, ricordare il carattere virtuale (per cui non vi è in Internet alcun movimento fisico di veicoli o di cose, ma soltanto impulsi elettronici) che pone ulteriori problemi di giurisdizione e di legge applicabile, essendo i relativi principi tradizionali stati elaborati pensando, invece, ad uno spazio fisico e territoriale, e si riflette, in ambito penale, principalmente sull'individuazione del locus commissi delicti.

@2. Internet e la legge 675/96.

Una delle questioni più dibattute in tema di Internet e diritto alla privacy è quello dell'applicabilità, o meglio dei limiti di applicazione, della legge 675/96 ai fenomeni offerti dalla Rete. Tale punto non è privo di implicazioni a livello penalistico, stante la previsione ad opera della legge 675/96 di diverse fattispecie penali in relazione al trattamento dei dati personali, più specificamente del reato di omessa o infedele notificazione (art. 34), del reato di trattamento illecito di dati personali (art. 35), del reato di omessa adozione delle misure necessarie alla sicurezza dei dati (art. 36) e, infine, del reato di inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 37). Ai già numerosi nodi interpretativi posti in generale dalla legge de qua e che si ripercuotono anche sulle disposizioni penali, si ag-Page 92giungono in tale contesto ulteriori problemi dovuti alle specifiche caratteristiche di Internet 5.

Il fenomeno dei trattamenti di dati personali connessi all'utilizzo di Internet investe una pluralità di attività eterogenee: i trattamenti di dati personali richiesti dai provider per potersi collegare, il rilascio di dati personali per la stipula di contratti on line o per usufruire di servizi, la circolazione sul web di notizie contenenti dati personali 6 e i più pericolosi trattamenti invisibili 7. Infine, devono ricordarsi i dati posseduti dai provider relativi agli spostamenti sul web dei loro abbonati (c.d. transactional data).

Circa la generale applicabilità della legge 675/96 ad Internet, come si è detto, non sembrano esservi dubbi, concernendo questa qualsiasi trattamento di dati personali indipendentemente dagli strumenti con cui esso venga effettuato. Il legislatore nazionale ha, in tal modo, disciplinato indistintamente i trattamenti di dati, sia che si avvalgano di tecnologie informatiche, sia che utilizzino meri supporti cartacei. Tale indiscriminata disciplina non è esente da critiche anche in un'ottica penale, in quanto in tal modo vengono poste sullo stesso piano condotte maggiormente invasive per la riservatezza, come quelle effettuate mediante strumenti informatici (per rapidità, capacità di aggregazione, ecc.) e condotte senz'altro meno lesive per la stessa, quali le attività illecite di trattamento che si avvalgono di meri strumenti cartacei.

L'applicabilità della legge sui dati personali ad Internet è, inoltre, confermata dalla legge delega 676/96 (Delega al governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) che ha affidato al Governo il compito di stabilire le particolari modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati ai servizi di telecomunicazione e di informazione offerti per via telematica (art. 1, comma 1, lett. n) 8. Non vi sono dubbi, infatti, che l'applicazione indiscriminata della normativa sui dati personali al peculiare contesto di Internet crei problemi di difficile soluzione se non addirittura insolubili 9. Alcune di queste problematiche, derivando da questioni oggettive quali la collocazione spaziale e temporale della norma, continuerebbero a sussistere anche in presenza di una disciplina legislativa ad hoc; altre, invece, sono il risultato della specifica normativa posta dalla L. 675/96 e, di conseguenza, potrebbero essere superate con l'intervento del Governo.

Per comprendere queste difficoltà è opportuno, in primis, determinare l'ambito di applicazione della L. 675/96 e, in secondo luogo, individuare le attività connesse ad Internet che sono soggette alla sua disciplina. Sotto il primo aspetto, dal combinato disposto degli artt. 2 e 6 L. 675/96 10 si desume che questa si applica a tutti i trattamenti effettuati nel territorio nazionale (con alcune particolari eccezioni), anche qualora i dati personali oggetto del trattamento siano detenuti all'estero ed indipendentemente dalla nazionalità dei soggetti che li svolgono. Il campo di applicazione della legge 675/96 sembra, peraltro, discostarsi dalle indicazioni fornite dalla direttiva comunitaria 95/46 (in tema di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) 11 ed è fonte di numerosi problemi di applicazione al contesto di Internet. Infatti, conseguenza di tale previsione è la soggezione alla disciplina della legge 675/96 non solo del soggetto che dall'Italia acquisisce l'informazione contenente dati personali, ma anche del...

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