La tutela dei diritti

AutoreGaetano Veneto
Pagine391-417
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C A P I T O L O
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LA TUTELA DEI DIRITTI
SOMMARIO:
1. Il trasferimento d’azienda: tutela del lavoratore. 2. Rinunzie e
transazioni. 3. Prescrizione e decadenza. 4. Il tentativo obbligatorio di concilia-
zione. 5. L’arbitrato nelle controversie di lavoro. 6. La conciliazione in sede sinda-
cale, amministrativa e giudiziale. 7. Il processo del lavoro. 8. La tutela della
privacy del lavoratore.
1. IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA: TUTELA DEL LAVORATORE
La legge 29/12/1990 n. 428, di attuazione della direttiva CE n.
77/188, aveva modificato l’art. 2112 del cod. civ. riguardante il trasferi-
mento d’azienda
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al fine di garantire una maggior tutela per il lavorato-
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Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda):
“In
caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al
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re, disciplinando procedura, effetti, obblighi e limiti alla libertà datoriale
in caso di trasferimento di azienda.
L’art. 2112 cod. civ. prevedendo che
“in caso di trasferimento d’azien-
da, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore con-
serva tutti i diritti che ne derivano”
ha voluto salvaguardare il prestatore
di lavoro affinchè il passaggio dell’azienda da un soggetto ad un altro
non incidesse sulla continuazione del rapporto, sia per l’aspetto concer-
nente il mantenimento dei diritti già maturati
(ad es. anzianità di servizio
ecc.),
sia per quella che riguarda le aspettative risultanti dall’applicazio-
ne del contratto collettivo o aziendale in corso.
La regola dell’infrazionabilità del rapporto a seguito della cessione
è stata pertanto confermata dall’art. 2112 novellato con la previsione
della successione legale del cessionario nei diritti ed obblighi nascenti
dai rapporti di lavoro così trasferiti
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.
A garanzia del prosieguo del rapporto di lavoro, il co. 2 dell’art. 2112
stabilisce altresì la responsabilità solidale dell’imprenditore cedente e
dell’imprenditore cessionario per i crediti maturati dal lavoratore ceduto
al tempo del trasferimento.
È infatti stabilito che l’imprenditore cessionario è obbligato in solido
per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento dell’azien-
da quand’anche egli non abbia avuto conoscenza dei suddetti crediti
all’atto del trasferimento, ovvero non avrebbe potuto prenderne cono-
scenza, non risultando tali crediti dai libri dell’azienda trasferita o dal
libretto di lavoro.
tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto
di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collet-
tivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza,
salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di
sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenzia-
menti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le
cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento
d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsi-
asi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento
nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesisten-
te al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla
tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi
compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma
di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al mo-
mento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avvie-
ne utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime
di solidarietà di cui all’articolo 29, co. 2, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
Articolo così modificato dal D.Lgs. 276/03 (art. 32) e dal D.Lgs. 251/04.
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G. NICOLINI
“Compendio di diritto del Lavoro”
CEDAM, 2004, 512.

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