La tutela del coniuge e del convivente nei reati di maltrattamenti e di stalking all'indomani della legge sul c.d. femminicidio: tra principio di 'ne bis in idem' ed istanze protezionistiche dei soggetti deboli all'interno del contesto familiare

AutoreFederica Mariucci
Pagine7-11
299
Rivista penale 4/2016
Dottrina
LA TUTELA DEL CONIUGE
E DEL CONVIVENTE NEI REATI
DI MALTRATTAMENTI E
DI STALKING ALL’INDOMANI
DELLA LEGGE SUL C.D.
FEMMINICIDIO: TRA PRINCIPIO
DI “NE BIS IN IDEM”
ED ISTANZE PROTEZIONISTICHE
DEI SOGGETTI DEBOLI
ALL’INTERNO DEL CONTESTO
FAMILIARE
di Federica Mariucci
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Il quadro normativo anteriore alla Legge sul
c.d. femminicidio e le posizioni della giurisprudenza e della
dottrina. 3. Le ripercussioni della Legge sul c.d. femminicidio
sulla fattispecie aggravata di cui all’art. 612 bis, comma 2, c.p.
1. Premessa
Le modif‌iche apportate al secondo comma dell’art. 612 bis
c.p., dal D.L. n. 93/2013, conv. in Legge n. 119/2013 (c.d. Leg-
ge sul femminicidio) hanno riproposto l’annosa questione
circa i delicati rapporti tra il reato di stalking e la fattispe-
cie dei maltrattamenti, di cui all’art. 572 c.p., in passato più
volte affrontata sia a livello dottrinale che giurisprudenziale.
Più precisamente, l’astratta possibilità di ricondurre,
nell’attuale versione dell’art. 612 bis, secondo comma,
c.p., anche quei comportamenti persecutori che si siano
manifestati all’interno del contesto familiare ha messo in
dubbio l’utilità pratica della clausola di riserva di cui al
primo comma dell’articolo citato al f‌ine di rivendicare spa-
zi autonomi di applicazione del reato di maltrattamenti di
cui all’art. 572 c.p.
Tale problematica non può prescindere da un raffronto
strutturale tra le fattispecie incriminatrici considerate e
da una disamina del relativo panorama giurisprudenziale
e dottrinale.
2. Il quadro normativo anteriore alla Legge sul c.d.
femminicidio e le posizioni della giurisprudenza e della
dottrina
L’originaria formulazione dell’art. 612 bis, c.p. non
lasciava adito a particolari perplessità con riguardo agli
spazi applicativi del reato di stalking rispetto al diverso
delitto di maltrattamenti.
Del resto, la stessa ratio sottesa all’intervento norma-
tivo di cui al D.L.vo n. 11/2009, conv. in Legge n. 38/2009
(c.d. Pacchetto sicurezza) che aveva portato all’inseri-
mento, nel codice penale, della nuova fattispecie incri-
minatrice, costituiva un valido punto di riferimento nel
delineare i rapporti tra i due reati.
Come evidenziato, anche di recente, dalla stessa giuri-
sprudenza di legittimità (1), con l’introduzione del reato
di cui all’art. 612 bis c.p. il legislatore, prendendo spunto
dalla disciplina di altri ordinamenti, ha voluto colmare un
vuoto di tutela ritenuto inaccettabile rispetto a condotte
che, ancorché non violente, siano comunque idonee ad ar-
recare, alla vittima, un apprezzabile turbamento.
Si è, inoltre, preso atto che spesso la violenza (declina-
ta nelle diverse forme delle percosse, della violenza priva-
ta, delle lesioni personali, della violenza sessuale) è l’esito
di una pregressa condotta persecutoria già idonea, di per
sé sola, a cagionare, al soggetto passivo, una lesione alla
sua libertà personale ed alla sua incolumità f‌isiopsichica.
Con l’incriminazione degli atti persecutori si è, dun-
que, inteso approntare una tutela rafforzata e specif‌ica av-
verso quelle condotte aggressive in passato sussunte entro
l’ambito operativo di fattispecie per così dire minori, quali
la minaccia o la molestia alle persone.
Tale f‌inalità repressiva è stata, poi, ulteriormente valo-
rizzata dall’applicazione che la giurisprudenza ha fatto di
tale nuova fattispecie incriminatrice.
È, infatti, utile ricordare che, per giurisprudenza ora-
mai consolidata, il delitto di atti persecutori ben può es-
sere integrato anche da due sole condotte tra quelle de-
scritte dall’art. 612 bis c.p., come tali idonee a costituire
la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (2).
Invece, un solo episodio, per quanto grave e da solo an-
che capace, in linea teorica, di realizzare uno degli eventi
naturalistici delineati alternativamente dalla norma, non
è suff‌iciente a determinare la lesione del bene giuridico
protetto e ciò in aderenza alla volontà del legislatore, il
quale non ha lasciato spazio alla conf‌igurazione di una fat-
tispecie solo “eventualmente” abituale (3).

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