LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2010, n. 1 - Legge regionale n. 1 del 15 gennaio 2010 - Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1980, n.7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 15 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. All'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificato dall'art. 34, comma 6, lettera a), della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, le parole 'non inferiore a 40 ore. L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo per il riposo settimanale'. sono sostituite dalle seguenti 'non inferiore a 44 ore, ne superiore a 60 ore. L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l'orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all'articolo 4.'.

  2. All'art. 3 della legge regionale n. 7/1980, come modificato dall'art. 34, comma 6, lettera b), il comma 1 e' sostituito dal seguente:

'1. Tutte le farmacie, urbane e rurali, non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e nelle festivita' infrasettimanali, ad eccezione delle farmacie che assicurano il servizio di apertura per tutte le...

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