LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011, n. 14 - Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) e successive modifiche.

(Pubblicata nel S.O. n. 160 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 27 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 'Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 'Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo' e successive modifiche' e successive modifiche.

  1. Il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 13/2007 e successive modifiche e' sostituito dal seguente:

    '4. Sono strutture ricettive all'aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. Nelle strutture ricettive all'aria aperta, oltre alla realizzazione delle strutture destinate ai servizi, sono consentite, esclusivamente per l'esercizio delle attivita' autorizzate:

    1. l'installazione ed il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, e dei relativi preingressi e cucinotti;

    2. l'installazione di manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione leggera, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali;

    3. la realizzazione di manufatti, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali, bilocali, trilocali, non permanentemente infissi al suolo;

    4. l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione, quali le tende.'.

    Art. 2

    Inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale n. 13/2007

  2. Dopo l'art. 25 nella sezione II del capo III della legge regionale n. 13/2007 e' inserito il seguente:

    'Art. 25-bis (Disposizioni per l'attivita' edilizia nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta). - 1. Entro il perimetro delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 23, comma 4, l'installazione e il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento, dei relativi preingressi e cucinotti, anche se collocati permanentemente, previsti dal citato art. 23, comma 4, lettera a) e delle altre strutture di cui al medesimo art. 23, comma 4, lettera d), costituiscono attivita' edilizia libera e non sono quindi soggetti a titolo abilitativo edilizio, sempre che siano effettuati nel rispetto delle condizioni strutturali e di mobilita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 56, fatto comunque salvo quanto stabilito dagli articoli 5, comma 5, 6, comma 6 e 10, comma 8-bis, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, considerato che le installazioni ed il rimessaggio dei predetti mezzi nelle strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali, fatte salve le eventuali ulteriori modalita' esecutive fissate nel piano e nel relativo regolamento approvati ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, non comportano modifiche sostanziali sotto il profilo ambientale.

  3. L'installazione dei manufatti di cui all'art. 23, comma 4, lettera b) e' soggetta alla segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nel caso in cui il manufatto abbia un carattere assolutamente temporaneo e sia smontato al termine della stagione turistica, ed in ogni caso entro i dodici mesi, o al rilascio del permesso di costruire previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche nel caso sia utilizzato per un periodo piu' lungo. A tal fine per prefabbricati leggeri si intendono i manufatti costituiti, nel rispetto dei criteri di idoneita' statica, da elementi di dimensioni ridotte, prodotti fuori opera, da assemblare a secco, cioe' senza l'ausilio di cemento o altri leganti idraulici, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 56.

  4. La realizzazione dei manufatti di cui all'art. 23, comma 4, lettera c) e dei manufatti edilizi destinati ai servizi di cui al medesimo art. 23, alinea del comma 4 e' subordinata al rilascio del permesso di costruire previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche.

  5. Il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 3 e' subordinato alla sottoscrizione di atto d'obbligo unilaterale a favore del...

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