ORDINANZA 9 agosto 2012 - Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. (12A09729)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale della brucellosi ovina e caprina, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive modificazioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556 e il decreto del Ministro della salute 2 luglio 1992, n. 453, di recepimento della direttiva 91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 e successive modifiche, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

Vista la decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunita' e successive modificazioni;

Viste le note della Commissione europea - Direzione generale salute e consumatori rispettivamente del 16 luglio 2010 e del 10 agosto 2011, che ritengono essenziali la reiterazione delle misure contenute nella succitata ordinanza 14 novembre 2006 allo scopo di consolidare e migliorare i risultati ottenuti;

Ritenuto necessario e urgente, considerati i casi di infezione nell'uomo riscontrati nel corso del 2009 e del 2010 nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, applicare misure di lotta straordinarie contro tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e della sanita' animale;

Considerata la necessita' di proporre nuovamente talune misure gia' presenti nell'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006 concernente «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006, il cui termine di validita' e' scaduto il 31 dicembre 2009, che hanno contribuito ad un miglioramento del controllo delle suddette malattie;

Tenuto conto che per conseguire risultati apprezzabili e' necessario un periodo di applicazione delle misure di polizia veterinaria previste dalla presente ordinanza di almeno ventiquattro mesi, corrispondente al tempo previsto per sottoporre i capi di bestiame a due cicli di controlli;

Ordina:

Art. 1

Oggetto e definizioni

  1. La presente ordinanza stabilisce misure straordinarie di lotta ed eradicazione della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovi-caprina, nonche' della leucosi bovina enzootica nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

  2. Le prove sierologiche ufficiali per il controllo della brucellosi devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato A della presente ordinanza mentre le prove per la diagnosi di tubercolosi e leucosi devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni contenute negli Allegati A, B e D del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

    Art. 2

    Obiettivi delle Aziende Sanitarie Locali

  3. Le Regioni di cui all'art. 1 comma 1 della presente ordinanza assegnano...

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