Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale della brucellosi ovina e caprina, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 5 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 concernente «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;

Visto il decreto del Ministero della sanita' 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989 concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1992, n. 276, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n. 592, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125, concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, recante il Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, concernente il Regolamento delle modalita' per l'identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002 n. 72 concernente disposizioni in materia di anagrafe bovina, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della direttiva 97/12/CE del consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario;

Vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 e successive modifiche relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

Vista la decisione 2002/677/CE della Commissione del 22 agosto 2002, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunita', e successive modificazioni;

Vista la decisione 2004/450/CE della Commissione del 29 aprile 2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali;

Visto il regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento CE 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e le direttive 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 e 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964;

Considerato il persistere di focolai di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi negli ultimi anni nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, tale da indurre la Commissione europea ad effettuare varie missioni ispettive per valutare la situazione epidemiologica, l'ultima delle quali, mirata a verificare il sistema di controllo della brucellosi, si e' svolta dal 26 al 30 giugno 2006;

Considerato il rapporto definitivo degli esperti della Commissione europea (report DG(SANCO)/8204/2006), che nelle conclusioni raccomanda l'adozione di efficaci misure di controllo della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina in alcune regioni del sud Italia;

Considerato che, nonostante l'adozione di vari piani regionali straordinari, l'infezione da brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, tubercolosi e leucosi continua a essere endemica nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Viste le indicazioni tecniche fornite dalla Commissione europea che ha preventivato il taglio della quota di co-finanziamento prevista per i piani di risanamento della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi presentati per l'approvazione comunitaria per l'anno 2007 nel caso in cui non vengano intraprese adeguate misure correttive,;

Ritenuto necessario e urgente potenziare le misure di lotta contro tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi, ai fini della salvaguardia della sanita' animale e anche della salute pubblica, considerati i casi di infezione nell'uomo riscontrati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Considerata la necessita' di prevenire l'interferenza con la diagnosi ufficiale di brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi-caprina dell'utilizzazione privata dei kit diagnostici posti in commercio;

Considerato che e' stata rilevata tramite controllo genetico la presenza di piu' campioni che, riferiti a numeri di matricola di animali diversi, sono riconducibili ad un unico genotipo;

Visto il principio statuito nella sentenza della Corte costituzionale n. 12/2004 secondo cui le iniziative di contenimento di malattie infettive e diffusive in relazione ad allevamenti situati in territori individuati da decisioni comunitarie in diversi Stati membri della Comunita' europea sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato attenendo alla profilassi internazionale e riguardano anche profili incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale .

Acquisito il parere conforme espresso in proposito dal Centro Nazionale di Referenza per le brucellosi di Teramo, dal Centro Nazionale di Referenza per la Tubercolosi da Mycobacterium bovis di Brescia e dal Centro Nazionale di Referenza per la leucosi enzootica bovina di Perugia;

Ordina:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

  1. La presente ordinanza stabilisce misure straordinarie di lotta ed eradicazione contro la tubercolosi (TBC), la brucellosi bovina e bufalina (BRC), la brucellosi ovi-caprina ai fini anche della tutela della salute pubblica, nonche' contro la leucosi bovina enzootica (LEB) nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

  2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e all'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453.

  3. La presente ordinanza deve essere divulgata, anche per il tramite delle associazioni degli allevatori, ai soggetti interessati.

    Art. 2.

    Periodicita' dei...

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