La truffa contrattuale

AutoreIgnazio Augusto Santangelo
Pagine447-453
447
Rivista penale 5/2014
Dottrina
LA TRUFFA CONTRATTUALE
di Ignazio Augusto Santangelo
1. Nella disamina dell’art. 640 c.p. quale reato pa-
trimoniale (1), impegna l’ampia problematica sulla c.d.
truffa contrattuale, fattispecie attenzionata dalla dottrina
ed accolta dalla giurisprudenza che si verif‌ica nell’ambito
della conclusione o dell’esecuzione di un contratto (2).
Sommitalmente può asserirsi che essa prospetta una delle
molteplici forme in cui si estrinseca la f‌igura criminosa di
riferimento e che i suoi elementi costitutivi s’innervano
nei fondamentali del sistema penale, onde l’intento ne-
goziale inter partes e la condotta teleologicamente volta
alla frode cospicua l’unicum che si proietta nel precipitato
causale.
Se le composite manifestazioni dell’attività nell’ambito
negoziale danno materia all’adeguamento socio-econo-
mico nella realizzazione di interessi, anche relazionali
attraverso le combinazioni aderenti ai concreti bisogni
in una prospettiva in cui l’esigenza ad contrahendum as-
surge ad essere un fattore dinamico della vita collettiva
(3), ciò può nondimeno reif‌icare comportamenti specif‌i-
camente antidoverosi e volti alla lesione, od alla messa in
pericolo, dei diritti dei singoli (4). Ne consegue che nei
negozi giuridici – ed in particolare nei contratti – pos-
sono rinvenirsi condotte di piĂš generale contrasto con
l’art. 640 c.p., involgendo tutte le ipotesi in cui la frode,
nell’alterare l’equilibrio negoziale normativamente pro-
tetto, divenga determinante sull’altrui volizione; in tema,
al f‌ine di stabilire se l’azione delittuosa abbia realizzato il
prof‌itto ingiusto con il correlativo danno, non è suff‌iciente
l’accertamento sull’effettiva circolazione valoriale, ma
occorre anche stabilire se sia avvenuta una circolazione
economica e facendo astrazione della proporzionalitĂ  od
equivalenza tra le prestazioni.
La giurisprudenza di regola ha, da tempo, soffermato
l’attenzione nel delineare ipotesi di truffa contrattuale e
ribadendo la concreta possibilità del suo verif‌icarsi nel-
l’ambito dei negozi giuridici (5).
Insistono nella tematica aporie def‌inizionali (6) deri-
vanti dalla parziale sovrapposizione – e, talvolta, dal con-
trasto tra le norme civili e penali – dall’ispessirsi degli
scambi e dall’accelerazione nelle comunicazioni che, seb-
bene implichino più complessa organizzazione del traff‌ico
giuridico, comportano, del pari, l’ineludibile esposizione
al rischio di frodi nell’ambito contrattuale, sicchè occorre
vagliare la rilevanza dell’inf‌luenza negativa sulla capacità
creativa del risultato e degli interessi ad esso sottesi nella
esteriorizzazione delle f‌inalità economiche (7).
L’adozione terminologica della fattispecie in discorso
è volta a perimetrare delle manifestazioni eterogenee,
ed al contempo complesse, in cui necessita amalgamare
la ricerca esegetica sull’incidenza perturbante dell’illi-
ceità dell’autore sul negozio giuridico oggettivamente
perseguito; esso è collegato funzionalmente ai tipi sociali
da realizzarsi con regole di correttezza e buona fede, nei
principi dettati dagli art. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c., la
cui violazione non è suff‌iciente ex se a connotare la truffa
nel reato patrimoniale.
È, pertanto, la truffa contrattuale tipologicamente
connotativa di una cooperazione artif‌iciosa in cui la parte
offesa è indotta alla determinazione “contra se” dannosa,
così mantenendola come un “reato contratto” (8) e carat-
terizzato dal comportamento illecito tenuto da uno delle
parti nella fase antecedente od in quella esecutiva (9);
quanto all’elemento energetico dell’induzione in errore
vanno ribaditi i criteri mantenuti in ordine alla morfologia
della condotta dell’autore, tra cui, anzitutto, il silenzio
fraudolento lo integra se attuato violando un obbligo
giuridico di notizia (10) od anche nella modalitĂ  omissiva
qualora eserciti un’inf‌luenza incisiva, e, quindi, la menzo-
gna che estende l’operatività della frode (11).
L’atto dispositivo va inteso in senso patrimoniale, ma
perimetra ogni comportamento abdicativo, estintivo e di
non facere (12), sinanco inclusivo secondo un’isolata opi-
nione (13) di quello sub lege non menzionato.
Nell’indagine metodologica, pertinente all’individua-
zione in una f‌igura unitaria oppure particellata in singoli
atti, è necessaria una valutazione fenomenica complessiva
che attenga, non soltanto al momento della volizione ed
alla condotta delle parti nell’aspetto dinamico della frode,
ma anche agli effetti lesivi che ne risultino attraverso un
percorso di formale regolaritĂ .
L’agente ab initio opera in una situazione che pre-
suppone il fatto tipico e strumentale, ponendo in essere
l’artif‌icio d’offesa alla libertà di disposizione patrimoniale
che consuma il reato nel momento in cui si verif‌ica l’effet-
tivo conseguimento dell’illecito (14); la tutela concerne,
quindi, l’attività volontaria che intercorre inter partes e,
se l’accordo cui si perviene esaurisce la condotta commis-
siva od omissiva, esso deve includere le conseguenze di

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT