La truffa contrattuale
Autore | Ignazio Augusto Santangelo |
Pagine | 447-453 |
447
Rivista penale 5/2014
Dottrina
LA TRUFFA CONTRATTUALE
di Ignazio Augusto Santangelo
1. Nella disamina dellâart. 640 c.p. quale reato pa-
trimoniale (1), impegna lâampia problematica sulla c.d.
truffa contrattuale, fattispecie attenzionata dalla dottrina
ed accolta dalla giurisprudenza che si verifâica nellâambito
della conclusione o dellâesecuzione di un contratto (2).
Sommitalmente può asserirsi che essa prospetta una delle
molteplici forme in cui si estrinseca la fâigura criminosa di
riferimento e che i suoi elementi costitutivi sâinnervano
nei fondamentali del sistema penale, onde lâintento ne-
goziale inter partes e la condotta teleologicamente volta
alla frode cospicua lâunicum che si proietta nel precipitato
causale.
Se le composite manifestazioni dellâattivitĂ nellâambito
negoziale danno materia allâadeguamento socio-econo-
mico nella realizzazione di interessi, anche relazionali
attraverso le combinazioni aderenti ai concreti bisogni
in una prospettiva in cui lâesigenza ad contrahendum as-
surge ad essere un fattore dinamico della vita collettiva
(3), ciò può nondimeno reifâicare comportamenti specifâi-
camente antidoverosi e volti alla lesione, od alla messa in
pericolo, dei diritti dei singoli (4). Ne consegue che nei
negozi giuridici â ed in particolare nei contratti â pos-
sono rinvenirsi condotte di piĂš generale contrasto con
lâart. 640 c.p., involgendo tutte le ipotesi in cui la frode,
nellâalterare lâequilibrio negoziale normativamente pro-
tetto, divenga determinante sullâaltrui volizione; in tema,
al fâine di stabilire se lâazione delittuosa abbia realizzato il
profâitto ingiusto con il correlativo danno, non è suffâiciente
lâaccertamento sullâeffettiva circolazione valoriale, ma
occorre anche stabilire se sia avvenuta una circolazione
economica e facendo astrazione della proporzionalitĂ od
equivalenza tra le prestazioni.
La giurisprudenza di regola ha, da tempo, soffermato
lâattenzione nel delineare ipotesi di truffa contrattuale e
ribadendo la concreta possibilitĂ del suo verifâicarsi nel-
lâambito dei negozi giuridici (5).
Insistono nella tematica aporie defâinizionali (6) deri-
vanti dalla parziale sovrapposizione â e, talvolta, dal con-
trasto tra le norme civili e penali â dallâispessirsi degli
scambi e dallâaccelerazione nelle comunicazioni che, seb-
bene implichino piĂš complessa organizzazione del traffâico
giuridico, comportano, del pari, lâineludibile esposizione
al rischio di frodi nellâambito contrattuale, sicchè occorre
vagliare la rilevanza dellâinfâluenza negativa sulla capacitĂ
creativa del risultato e degli interessi ad esso sottesi nella
esteriorizzazione delle fâinalitĂ economiche (7).
Lâadozione terminologica della fattispecie in discorso
è volta a perimetrare delle manifestazioni eterogenee,
ed al contempo complesse, in cui necessita amalgamare
la ricerca esegetica sullâincidenza perturbante dellâilli-
ceitĂ dellâautore sul negozio giuridico oggettivamente
perseguito; esso è collegato funzionalmente ai tipi sociali
da realizzarsi con regole di correttezza e buona fede, nei
principi dettati dagli art. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c., la
cui violazione non è suffâiciente ex se a connotare la truffa
nel reato patrimoniale.
Ă, pertanto, la truffa contrattuale tipologicamente
connotativa di una cooperazione artifâiciosa in cui la parte
offesa è indotta alla determinazione âcontra seâ dannosa,
cosĂŹ mantenendola come un âreato contrattoâ (8) e carat-
terizzato dal comportamento illecito tenuto da uno delle
parti nella fase antecedente od in quella esecutiva (9);
quanto allâelemento energetico dellâinduzione in errore
vanno ribaditi i criteri mantenuti in ordine alla morfologia
della condotta dellâautore, tra cui, anzitutto, il silenzio
fraudolento lo integra se attuato violando un obbligo
giuridico di notizia (10) od anche nella modalitĂ omissiva
qualora eserciti unâinfâluenza incisiva, e, quindi, la menzo-
gna che estende lâoperativitĂ della frode (11).
Lâatto dispositivo va inteso in senso patrimoniale, ma
perimetra ogni comportamento abdicativo, estintivo e di
non facere (12), sinanco inclusivo secondo unâisolata opi-
nione (13) di quello sub lege non menzionato.
Nellâindagine metodologica, pertinente allâindividua-
zione in una fâigura unitaria oppure particellata in singoli
atti, è necessaria una valutazione fenomenica complessiva
che attenga, non soltanto al momento della volizione ed
alla condotta delle parti nellâaspetto dinamico della frode,
ma anche agli effetti lesivi che ne risultino attraverso un
percorso di formale regolaritĂ .
Lâagente ab initio opera in una situazione che pre-
suppone il fatto tipico e strumentale, ponendo in essere
lâartifâicio dâoffesa alla libertĂ di disposizione patrimoniale
che consuma il reato nel momento in cui si verifâica lâeffet-
tivo conseguimento dellâillecito (14); la tutela concerne,
quindi, lâattivitĂ volontaria che intercorre inter partes e,
se lâaccordo cui si perviene esaurisce la condotta commis-
siva od omissiva, esso deve includere le conseguenze di
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA