Truffa e falsità nella dichiarazione in materia di scudo fiscale: quali rapporti tra le due fattispecie alla luce della recente giurisprudenza di legittimità?

AutoreAndrea Gentile
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Con la sentenza che si annota, la Corte di legittimità si è pronunciata su un complesso procedimento per appropriazione indebita aggravata, truffa aggravata, ricettazione, riciclaggio ed altro.

La statuizione risulta di particolare interesse allo scopo di effettuare una disamina sulla natura dei rapporti giuridici intercorrenti tra la fattispecie di truffa aggravata e la peculiare fattispecie speciale prevista dalla legge n. 409/01 di conversione del decreto legge n. 350 del 26 settembre 2001, contenente la sanatoria dei comportamenti dei contribuenti che hanno sottratto redditi all'imposizione tributaria, esportando o costituendo all'estero la fonte degli stessi.

Nel caso di specie gli autori del fatto di reato si erano rivolti, per mezzo di un commercialista, ad una società estera per la retrodatazione al giugno 2001 dell'emissione obbligazionaria di una società, e avevano preso accordi con altra società per «schermare» l'operazione di «scudo fiscale» attraverso tre mandati fiduciari.

Ciò posto, i ricorrenti invocavano quale fattispecie applicabile al rapporto, la disposizione speciale dettata dall'art. 19 comma 2 bis del decreto su emarginato.

La norma in oggetto, fattispecie speciale rispetto al genus della truffa, introduce una peculiare ipotesi di falso ideologico reso in scrittura privata che è rivolta a soggetti per lo più privati (intermediari).

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Di rilevante interesse il profilo relativo alla condotta punibile che consiste in un comportamento positivo di «falsa attestazione» ossia di mendacio, il cui contenuto riguarda espressamente ed esclusivamente la data nella quale le somme dovevano essere detenute all'estero.

La data, in oggetto, originariamente fissata dalla normativa al 1º agosto 2001 è stata poi estesa al 31 dicembre 2001, nel quadro delle più recenti disposizioni dettate in tema di emersione di attività detenute all'estero1.

La Corte di Cassazione, a contrario, sposando la ricostruzione proposta dai giudici a quibus riteneva che: «dal momento che i particolari benefici previsti dalla disciplina per il rientro dei capitali erano stati conseguiti attraverso una diversa forma di artifici atti ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria con correlativo profitto per l'autore dell'illecito e danno per l'erario», la relativa normativa sulla Tariffa aggravata doveva, in ogni caso, trovare applicazione, a prescindere dalla ricorrenza della disposizione di parte speciale prevista dalla normativa in materia di scudo fiscale.

Tale orientamento, quindi, sembra riconoscere un diverso ed autonomo ambito di applicazione alla fattispecie di truffa e a quella di falsità nella dichiarazione prevista dalla legge 409/01, prospettando un'ipotesi di concorso tra le stesse, con ciò escludendo l'applicazione di qualsivoglia rapporto di specialità.

Tale assunto, sicuramente denso di portata precettiva, lascia, però, aperte complesse questioni di carattere ermeneutico.

Difatti, occorre rilevare che:

1) Generalmente, il rapporto intercorrente tra la fattispecie prevista ex art. 640 c.p. e le relative leggi speciali è governato da criteri di specialità.

2) Allo stato, non esiste un precedente specifico in materia disciplinante i rapporti tra le fattispecie di truffa aggravata e quella di falsità nella dichiarazione ex legge 409/01.

3) Analoghe questioni afferenti ai rapporti tra Truffa e frodi fiscali sono di sovente oggetto di profondi contrasti giurisprudenziali.

Si pone da tempo, infatti, il problema dell'unità o pluralità di reati nel caso delle frodi fiscali che, risultino, per così dire coronate da successo: nei...

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