DELIBERA 19 luglio 2013 - Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Programma triennale 2013-2015 dell'Autorita' portuale della Spezia - Verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 44/2013). (13A07257)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche e integrazioni, recante "Riordino della legislazione in materia portuale", che ha istituito, nei maggiori porti nazionali, compreso il porto della Spezia, le Autorita' portuali: qualificandole come dotate di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria, con i limiti previsti dalla legge stessa;

prevedendo che la relativa gestione patrimoniale e finanziaria sia disciplinata con regolamento di contabilita', approvato dall'allora Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con l'allora Ministro del tesoro;

individuandone le competenze, da esercitare nella circoscrizione territoriale di competenza, nelle attivita' di: indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attivita' commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi d'incidenti connessi con tali attivita' e alle condizioni di igiene del lavoro;

manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con l'allora Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione;

affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale;

stabilendo che le autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente ne' tramite la partecipazione di societa', operazioni portuali e attivita' con esse strettamente connesse e che possono costituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche;

stabilendo altresi' che le opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale sono finanziate con fondi statali, ai quali possono aggiungersi o sostituirsi finanziamenti regionali, comunali o di autorita' portuali e che, in particolare, le opere realizzate dalle autorita' portuali possono essere da queste finanziate con imposizione di soprattasse a carico delle...

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