Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale per le attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e attribuzione delle risorse del Fondo, di cui al decreto 26 gennaio 2000.

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che il decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006 recante nuove modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006 (di seguito: il decreto ministeriale 8 marzo 2006), prevede con:

  1. l'art. 2, comma 1, la predisposizione da parte del CERSE del Piano triennale, contenente i progetti e le priorita' della ricerca di sistema, gli obiettivi ed i risultati attesi, nonche' la previsione di fabbisogno per il finanziamento del Fondo per le attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, previa consultazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

  2. l'art. 2, comma 3, l'approvazione del Piano triennale predisposto dal CERSE e della relativa previsione di fabbisogno da parte del Ministero delle attivita' produttive;

  3. l'art. 4, comma 1, la possibilita' da parte del Ministero delle attivita' produttive, per l'attuazione dei progetti di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti nelle attivita' di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, di stipulare accordi di programma con validita' anche triennale con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica;

  4. l'art. 13, comma 2, la condizione che gli atti gia' prodotti siano fatti salvi;

    Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, che prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle attivita' produttive), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca;

    Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell'attivita' di ricerca;

    Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico (di seguito: il decreto ministeriale 26 gennaio 2000) ed in particolare il titolo IV, che disciplina gli oneri relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, e il titolo V, art. 13, comma 2, recante disposizioni per assicurare continuita' alla suddetta attivita' di ricerca;

    Visto l'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e...

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