DELIBERAZIONE 18 marzo 2005 - Articolo 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale 2004-2006 opere marittime: verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 18/05)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005 Articolo 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

Programma triennale 2004-2006 opere marittime: verifica di compatibilita' con

i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 18/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»; Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone acarico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti; Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, recante il rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale e l'attuazione della normativa comunitaria di settore, che all'art. 9, comma 1, prevede che, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotti un programma sulla base delle richieste delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime, sentite le regioni interessate; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 7, istituisce - nell'ambito di questo Comitato - l'Unita' tecnica Finanza di progetto con il compito, tra l'altro, di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica prevista al citato art.

14 della legge n. 109/1994 e vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, all'art. 57, reca ulteriori disposizioni in merito alla finanza di progetto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 34, prevede il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle imprese armatoriali per gli investimenti connessi allo sviluppo del trasporto marittimo di corto raggio; Visto il decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che, tra l'altro, all'art. 3, comma 2-ter, autorizza limiti di impegno per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonche' per

lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 21 giugno 2000 recante modalita' e schemi tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori e visto il decreto 4 agosto 2000 con il quale il suddetto Ministro ha fornito l'«interpretazione autentica» del precedente decreto; Visti i decreti 27 ottobre 1999, modificato con decreto 23 maggio 2000, e 2 maggio 2001 con i quali il suddetto Ministro ha ripartito tra le...

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