Tributo provinciale ambientale e tariffa rifiuti. Compatibilità e rapporto

AutoreFranco Gallo
Pagine41-43

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@1. I quesiti

L'art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 ha istituito uno speciale tributo «a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo» (comma 1). In particolare, il successivo comma 2 del medesimo art. 19 prevede che «il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa». La misura del tributo è determinata, ai sensi del comma 3, «con delibera della giunta provinciale... in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2» e cioè delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (c.d. «Tarsu»).

La Tarsu è stata recentemente soppressa ad opera dell'art. 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, che ne ha previsto la sostituzione con un'apposita «tariffa» per la gestione dei rifiuti (1). Il comma 17 del medesimo art. 49 dispone espressamente che «è fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504».

Il D.L.vo n. 22/1997, però, non reca alcuna disposizione di coordinamento della disciplina concernente la nuova tariffa con quella prevista dal già menzionato art. 19 del D.L.vo n. 504/1992 in tema di tributo provinciale ambientale. In particolare, la nuova tariffa per la gestione dei rifiuti non si applica più secondo una «tariffa per unità di superficie».

Si tratta pertanto di verificare se il tributo provinciale ambientale possa continuare ad essere applicato in relazione alla nuova tariffa, posto che esso verrebbe ad essere calcolato in misura variabile tra l'1 ed il 5 per cento della tariffa stessa, che però non è più direttamente commisurata - come avveniva invece con la «tariffa per unità di superficie» della Tarsu - alla superficie degli immobili. Inoltre, va stabilito se la sostituzione della Tarsu con la nuova tariffa per la gestione dei rifiuti possa comportare l'applicazione del tributo provinciale ambientale anche in relazione all'occupazione e detenzione di immobili che non erano assoggettati alla Tarsu (e che, di conseguenza, non erano tenuti a corrispondere il tributo in esame ai sensi del menzionato comma 2 dell'art. 19 cit.).

@2. La natura del tributo provinciale ambientale ed il riferimento alla disciplina della Tarsu

Innanzitutto, è opportuno evidenziare che il legislatore, con l'art. 19 del D.L.vo n. 504/1992, ha istituito un nuovo tributo a fronte delle diverse funzioni amministrative svolte dall'ente provincia in tema di rifiuti, scarichi, emissioni e difesa del suolo, come espressamente affermato nel comma 1 di tale disposizione. In particolare, tale tributo è stato istituito in conformità alla direttiva contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. e) della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, che prevedeva la creazione di uno o più tributi provinciali in relazione all'esercizio dei compiti demandati alle province dalle lettere a), b), d) e g) dell'art. 14, comma 1, della legge n. 142/1990 (2).

Il tributo in esame è tuttavia privo di una propria autonoma disciplina (3). Difatti, il comma 2 del medesimo art. 19 prevede che «il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani» e, per quanto concerne l'individuazione dei soggetti passivi, che esso «è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa». Attraverso il riferimento ai contribuenti tenuti al pagamento della Tarsu, quindi, il comma 2 dell'art. 19, cit. individua i soggetti passivi del tributo...

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