Tributi dei comuni e delle province - Definizione della sanzione ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - Modalita' di versamento ed adempimenti

CIRCOLARE 9 luglio 1998, n. 179/E.

Tributi dei comuni e delle province - Definizione della sanzione ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - Modalita' di versamento ed adempimenti.

Ai comuni Alle province Alle direzioni regionali delle entrate e, per conoscenza: All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) All'Unione province italiane (UPI)

L'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, come integrato dal decreto legislativo n. 203 del 5 giugno 1998, (applicabile anche in materia di tributi locali per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art. 16 del decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997) stabilisce che i procedimenti in corso alla data del primo aprile 1998 "possono essere definiti quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'art. 17, comma 3".

L'art. 5 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate dell'11 giugno 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

134 dello stesso giorno) stabilisce che "il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie a seguito di ravvedimento operoso o di definizione agevolata di cui agli articoli 13, 16, comma 3, 17, comma 2, e 25, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997, afferenti i tributi dei comuni e delle province, con esclusione dell'INVIM, e' eseguito secondo le stesse modalita' ed utilizzando la medesima modulistica prevista per i singoli tributi cui si riferisce".

La presente circolare e' diretta a fornire istruzioni sulle modalita' di versamento dell'importo dovuto dai contribuenti che intendono definire le sanzioni, ai sensi e nei limiti indicati dal predetto terzo comma dell'art. 25, in materia di tributi dei comuni e delle province (esclusa l'INVIM).

Salvo quanto si dira' nel prosieguo in merito alla TARSU diversa da quella giornaliera; il versamento dell'importo dovuto, previo suo arrotondamento alle mille lire per eccesso o per difetto, va eseguito entro sessanta giorni dall'11 giugno 1998 (data di emanazione del predetto decreto), operando nel modo seguente:

  1. Per quanto concerne l'imposta...

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