PROVVEDIMENTO 18 settembre 2002 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio senatoriale n. 10 della regione Toscana (Pisa)

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

di seguito denominata "Commissione"

  1. tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2002, sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione suppletiva di un senatore nel collegio n. 10 della regione Toscana (Pisa); b) visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533; c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica; d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilita' al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI; e) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

    Dispone

    Nei confronti della RAI radiotelevisione italiana societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito

    Art. 1.

    Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

    1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'elezione suppletiva indetta nel collegio senatoriale n. 10 della regione Toscana (Pisa) per il 27 ottobre 2002 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio della regione Toscana. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.

      Art. 2.

      Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna elettorale nella regione Toscana

    2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva irradiata nella regione Toscana ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito

  2. la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 e le eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla rete regionale RAI della Toscana di cui all'art. 4.

  3. i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 5.

  4. l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella regione Toscana non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della giunta e del consiglio regionale della Toscana, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.

    1. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la RAI l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

      Art. 3.

      Responsabilita' delle trasmissioni

    2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10...

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