Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, relative alle campagne per i quattro referendum popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, indetti per i giorni 12 e 13 giugno ...

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI

RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2005 Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione

e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, relative

alle campagne per i quattro referendum popolari per l'abrogazione di disposizioni

recate dalla

19 febbraio 2004, n. 40, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

  1. Visto l'art. 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le Tribune; visto altresi' il primo capoverso della medesima disposizione, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; c) rilevato che con decreti del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 12 aprile 2005, sono stati indetti per il giorno di domenica 12 giugno 2005 i quattro referendum popolari per l'abrogazione delle disposizioni recate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40; d) considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici; e) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilita' al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito

    Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

    1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2005 in materia di procreazione medicalmente assistita, e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione de presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, sino a tutta la seconda giornata di votazione.

    2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti per misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.

    Art. 2.

    Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito

  2. la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum, di cui all'art. 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il referendum. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla Rai, di cui all'art. 5; b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei referendum, di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio.

    Essi sono trasmessi esclusivamente nei ´contenitoriª di cui all'art.

    6; c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i programmi di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilita' di specifiche testate giornalistiche...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT