Verso un nuovo rapporto tra i Tribunali statali e i Tribunali arbitrali nell’Unione europea?

AutoreRosario Espinosa Calabuig
Pagine85-99

@1. Introduzione

Lo scorso 21 aprile del 2009 la Commissione europea ha presentato un Libro Verde1relativo alla revisione del regolamento (CE) 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale2. il Libro Verde è stato presentato assieme a una Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione di tale regolamento3(cd. Bruxelles I), con l’intenzione di avviare una consultazione tra le parti interessate sui possibili interventi per migliorarne il funzionamento4. Con la presentazione del LibroVerde la CommissioPage 86ne formula delle proposte, alcune molto ambiziose, che riguardano aspetti di enorme rilevanza per il commercio internazionale in generale e per il mercato interno in particolare.

Tra queste proposte vi è quella di modificare l’ambito applicativo del regolamento Bruxelles I per includere in esso l’arbitrato commerciale internazionale5. Questa materia è stata tradizionalmente esclusa dal regolamento (articolo 1), come già lo era dall’ambito di applicazione della originaria Convenzione di Bruxelles del 19686, per essere disciplinata tramite diverse convenzioni internazionali, fondamentalmente la convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere e la Convenzione europea di Ginevra del 21 aprile 1961 sull’arbitrato commerciale internazionale.

Tale proposta della Commissione è alla base del presente lavoro che si prefigge di verificare se veramente è possibile parlare oggi di un nuovo “dialogo” tra tribunali statali e tribunali arbitrali nell’Unione europea, e se tale dialogo possa giustificare la modifica del regolamento Bruxelles I o, in caso negativo, se sia preferibile lasciare immutata l’attuale disciplina europea, e cioè mantenere l’indipendenza tra procedimento arbitrale e procedimento giudiziario.

@2. Tradizionale indipendenza tra procedimento arbitrale e procedimento giudiziario relativamente alla loro regolazione nel’Unione europea: non modificare lo status quo?

Tradizionalmente si è parlato della mancanza di imperium degli arbitri e della necessità di valutare, con l’appoggio dei tribunali statali, con quale forma assicurare il successo dell’arbitrato. ma negli ultimi tempi, in cui l’arbitrato ha mostrato un rilevante sviluppo nelle controversie commerciali internazionali, si è osservato un aumento delle competenze degli arbitri e un cambiamento nel rapporto tra l’arbitrato, gli arbitri e i giudici nazionali, potendo parlarsi più di una collaborazione tra di loro che di un controllo di questi ultimi sui primi7.

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Questo è dimostrato, ad esempio, dalla Legge modello UNCiTrAL sull’arbitrato commerciale internazionale del 21 giugno del 1985, il cui articolo 5 incorpora un principio di limitazione nell’ intervento del giudice nello sviluppo del procedimento arbitrale. Un principio presente nella grande maggioranza delle legislazioni arbitrali europee (ad esempio, l’articolo 7 della legge Serba; il paragrafo 578 della ZPO austriaca o l’articolo 7 della ley española de Arbitraje8, tra gli altri). D’altra parte, la Legge modello UNCiTrAL, dopo la sua riforma del 20069, ha mostrato ancora di più un’evoluzione relativamente all’indipendenza tra gli arbitri e i giudici nazionali, permettendo che gli arbitri possano adottare delle misure cautelari senza richiedere la collaborazione dell’organo giurisdizionale.

Se prendiamo in considerazione l’influenza che la citata Legge modello ha avuto su molte leggi statali è chiaro che questa novità può avere anche delle conseguenze importanti10.

L’intervento giudiziale minimo appena sottolineato è relativo soprattutto alla realizzazione delle prove e l’adozione di misure cautelari, come dimostrano diverse legislazione europee. Ad esempio, la legge svedese 1999 (sez. 21 a 25), la legge austriaca (par. 578, 585, 593, 594 e 602), la legge danese (sez. 4, 9, 11, 13, 14, 16 e 27), la legge spagnola (artt. 7, 8, 15 e 33), la legge Serba (artt. 31 e 46), la legge bulgara (artt. 36 e 37), la legge italiana (art. 816ter, 818 e 819 ter c.p.c.) o la legge polacca (artt. 1191 e 1192 c.p.c.). La legge inglese – Arbitration Act 1996 – è invece più restrittiva perche non solo riconosce un rilevante potere d’intervento da parte dai tribunali statali (sez. 44, 45 e 69), ma in essa sono contemplate anche molte norme imperative e diverse cause per impugnare il lodo arbitrale (sez. 68)11.

Proprio questa legge, l’Arbitration Act inglese, ha originato un grande dibattito negli ultimi tempi; un dibattito peraltro che riguarda il rapporto tra tribunali statali e tribunali arbitrali e la funzione del regolamento (CE) 44/2001. La causa di questo dibattito deriva dal ruolo di una figura tipicamente inglese, cioè l’anti-suit injunction, e il suo ruolo nell’ambito dell’arbitrato, che ha dato luogo a diverse sentenze dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, in senso negativo, nella Page 88 causa Turner12, con sentenza del 27 aprile 2004 e nella causa West Tankers13, con sentenza del 10 febbraio 200914.

In particolare la causa West Tankers (per la quale v. infra) permette di verificare l’applicazione del regolamento (CE) 44/2001 relativamente alla validità di una clausola arbitrale quando questa costituisca un’eccezione processuale in una causa che, in assenza di tale clausola, sarebbe entrata nell’ambito di applicazione materiale del regolamento (CE) 44/200115.

@3. Proposta della Commissione europea di includere l’arbitrato nel ambito applicativo del regolamento 44/2001: presentazione del Libro Verde di 21 de aprile del 2009

La Commissione è ben consapevole delle ragioni per cui l’arbitrato è escluso tradizionalmente dall’ambito applicativo del regolamento Bruxelles I, in quanto il riconoscimento e l’esecuzione delle convenzioni e dei lodi arbitrali sono disciplinati dalla convenzione di New York del 1958, di cui tutti gli Stati membri sono parti contraenti. Nonostante questa circostanza, la Commissione nella sua proposta ricorda come il regolamento è stato interpretato in alcuni casi specifici nel senso di includere anche l’arbitrato, il riconoscimento e l’esecuzioni dei lodi arbitrali. L’Autorità Page 89 europea in questo modo giustifica la sua proposta di una possibile inclusione dell’arbitrato nel ambito del regolamento Bruxelles I.

Certamente le decisioni che incorporano un lodo arbitrale sono frequentemente – ma non sempre – riconosciute ed eseguite in conformità del regolamento. Ed è anche certo che i provvedimenti provvisori riguardanti il merito di procedimenti arbitrali possono essere disposti ai sensi dell’articolo 31 del regolamento Bruxelles I, purché l’oggetto della controversia rientri nel campo di applicazione del regolamento. ma per la Commissione il rapporto tra il regolamento e l’arbitrato determina delle difficoltà che bisogna tenere presente16, e cioè: a) Ci sono dei procedimenti giudiziari e dei procedimenti arbitrali paralleli quando la validità della clausola arbitrale viene confermata dall’arbitro ma non dal giudice. b) i meccanismi processuali previsti dal diritto nazionale con l’obbiettivo di rafforzare l’efficacia degli accordi arbitrali (come le “anti-suit injunctions”) sono “incompatibili” con il regolamento se interferiscono indebitamente con la determinazione da parte dal giudice di un altro Stato membro della propria competenza ai sensi del regolamento. Questo è caso della causa West Tankers che riguarda, tra l’altro, la competenza dei tribunali italiani nonostante una clausola arbitrale attribuisse la competenza ai tribunali inglesi. Tra i procedimenti di questo tipo si elencano quelli volti a nominare o ricusare un arbitro, stabilire la sede dell’arbitrato, la proroga dei termini o la nomina di un perito per l’assunzione preventiva di mezzi di prova. c) Non esiste un’attribuzione uniforme di competenze nei procedimenti che servo-no ad attuare un procedimento arbitrale, come stabilito nella causa Marc Rich17. d) il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni pronunciate da un giudice in violazione di una clausola arbitrale sono dubbi, così come sono dubbi il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni che riguardano la validità di una clausola arbitrale o che annullano o incorporano un lodo arbitrale. e) il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali disciplinati dalla Convenzione di New York del 1958, continua la Commissione, sono considerati meno rapidi ed efficaci del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni. Tutte queste difficoltà nel rapporto tra l’arbitrato e un procedimento giudiziario giustificano la presentazione della Proposta della Commissione di includere – parzialmente – l’arbitrato nel ambito del regolamento (CE) 44/2001. L’obbiettivo sarebbe quello di migliorare il rapporto tra l’arbitrato e i procedimenti giudiziari e Page 90 garantire che le decisioni possano circolare in Europa, prevenendo quindi la possibilità di procedimenti paralleli18.

In particolare, la Commissione considera che si potrebbero includere nel regolamento i procedimenti giudiziari che servano ad attuare un procedimento arbitrale. Concretamente considera19: a) Si potrebbe attribuire competenza esclusiva per tali procedimenti ai giudici dello Stato membro della sede dell’arbitrato (dovendo stabilire dei criteri uniformi per determinare quella sede), il che potrebbe lasciarsi eventualmente all’accordo tra le parti. Questa norma permetterebbe di rafforzare la certezza del diritto. b) Si potrebbero applicare tutte le norme del regolamento in materia di competenza all’emissionediprovvedimentiprovvisoriasostegnodell’arbitrato(nonsolol’articolo 31 attuale). Questi provvedimenti disposti dai giudici sono importanti per garantire l’efficacia dell’arbitrato, in particolare fino alla costituzione del tribunale arbitrale. c) L’inclusione dell’ arbitrato nel regolamento (CE) 44/2001 permetterebbe anche il riconoscimento di...

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