Tribunale civile di Torre Annunziata ord. 24 marzo 2014

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giur
4/2014 Arch. loc. e cond.
MERITO
trimestrale per ogni anno, che dovrà essere versata entro
il 30 maggio di ogni anno”), con la conseguenza che ove il
rendiconto venga depositato oltre il termine biennale de-
corrente dall’ultimo bilancio approvato, vi è una grave vio-
lazione del diritto dei condomini di prendere visione della
gestione e di controllarne il merito proponendo le proprie
osservazioni, che è sanzionato con la possibilità di revoca
dell’amministratore, perché il potere del condomino di
controllare la gestione dell’amministratore è esercitabile
normalmente solo in tale sede, anche se il condomino può
chiedere in qualsiasi momento l’esibizione dei documenti
contabili (cfr. Cass., n. 19210 del 21 settembre 2011, se-
condo cui: “In tema di comunione dei diritti reali, ciascun
comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere
dall’amministratore del condominio l’esibizione dei do-
cumenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in
sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio
da parte dell’assemblea) e senza l’onere di specif‌icare le
ragioni della richiesta (f‌inalizzata a prendere visione o
estrarre copia dai documenti), purché l’esercizio di tale
facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministra-
zione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si
risolva in un onere economico per il condominio, dovendo
i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusiva-
mente sui condomini richiedenti);
ritenuto pertanto che il mancato tempestivo deposito
nel termine f‌issato dalla legge del rendiconto annuale
per l’approvazione dell’assemblea, costituisce di per sé
una grave irregolarità dell’amministratore, che non trova
giustif‌icazione alcuna essendo fra l’altro l’amministratore
rimasto contumace nella presente procedura, comportan-
te la sua automatica revoca (v. ancora Appello Venezia 5
maggio 1986 che ha revocato l’amministratore, che pur in-
viando i rendiconti ai condomini non aveva per un biennio
convocato l’assemblea e anche a contrariis Trib. Foggia 18
febbraio 1997, in Arch. loc. e cond. 1997, 849, che non ha
revocato l’amministratore che per un biennio non aveva
convocato l’assemblea per l’approvazione dei bilanci, ma
aveva inviato ai condomini un rendiconto semestrale,
informandoli quindi puntualmente della gestione del
condominio);
ritenuto che il pagamento delle spese segue la soccom-
benza. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA
ORD. 24 MARZO 2014
EST. DI LORENZO – RIC. CURATELA DELL’EREDITÀ GIACENTE DI TIZIO C. CAIA
Lavoro subordinato y Controversie individuali y
Rito locatizio y Procedimento sommario di cogni-
zione ex art. 702 bis c.p.c. y Compatibilità y Esclu-
sione y Inammissibilità della domanda.
. Laddove il rapporto controverso sia inquadrabile nel-
lo schema della locazione (e non del contratto atipico
di precario immobiliare oneroso) la conseguente con-
troversia va trattata con il rito del lavoro e non con il
rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., con conseguente
inammissibilità della domanda proposta nelle forme di
cui a quest’ultima norma. (c.p.c., art. 702) (1)
(1) Si rinvia agli arresti giurisprudenziali citati in parte motiva, com-
pleti di estremi di pubblicazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Curatela dell’eredità giacente di Tizio, premettendo
di avere stipulato contratto di precario immobiliare one-
roso con Caia e che quest’ultima è morosa nel pagamento
dei canoni, ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. allo
scopo di ottenere il rilascio dell’immobile e il pagamento
dei canoni non corrisposti.
Si è costituita Caia, la quale ha eccepito, tra l’altro, che
il rapporto è inquadrabile nello schema della locazione,
per cui la controversia andrebbe trattata con il rito del
lavoro (applicabile anche nelle controversie in materia di
locazioni), e non con il rito sommario, con conseguente
inammissibilità della domanda.
Orbene, preliminare è la decisione in ordine all’ecce-
zione di inammissibilità della domanda formulata da Caia,
sul presupposto che il rapporto dedotto in giudizio sia qua-
lif‌icabile come locazione e non come precario immobiliare
oneroso, con conseguente incompatibilità del rito con la
situazione sostanziale per cui è causa.
In linea di inquadramento generale, il contratto di pre-
cario immobiliare oneroso è un contratto atipico, stipula-
bile anche oralmente, in base al quale una parte concede
in godimento a un soggetto un immobile al f‌ine di custo-
dirlo e conservarlo (Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 1986, n.
6146; Trib. Modena, sez. II, 17 gennaio 2013, in Iusexplo-
rer, Giuffrè), con l’obbligo per il benef‌iciario di pagare un
corrispettivo, normalmente di importo più basso rispetto
al canone di locazione in quanto il benef‌iciario ha anche
l’obbligo di custodia dell’immobile. Il concedente può re-
cedere ad nutum e chiedere la restituzione dell’immobile.
Tale f‌igura si differenzia dal comodato in quanto è pat-
tuito il pagamento di corrispettivo. Il contratto in esame
differisce anche dalla locazione immobiliare, la cui causa
è lo sfruttamento economico di immobile, e quindi la con-
cessione in godimento di immobile dietro pagamento di
corrispettivo commisurato normalmente al valore locativo
di mercato, con previsione di termini di durata nei limiti
delle prescrizioni inderogabili della legge; quindi la causa
di custodia è estranea al contratto di locazione (Cass. civ.,
sez. III, 21 gennaio 1986, n. 392; Trib. Bologna, 24 novem-
bre 1993, in Iusexplorer, Giuffrè).
Insomma, la f‌inalità di custodia e di conservazione
dell’immobile connota la causa del contratto di precario
immobiliare oneroso, distinguendolo dal contratto di lo-
cazione, in cui elemento distintivo è lo sfruttamento eco-
nomico dell’immobile. Al f‌ine di verif‌icare se il contratto è
qualif‌icabile come precario immobiliare oneroso, occorre
indagare i motivi comuni delle parti così come consacrati
nella causa contrattuale, e verif‌icare se la causa è carat-
terizzata dalla f‌inalità di custodia e conservazione dell’im-

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