Tribunale penale di Vigevano 11 aprile 2013, n. 286

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giur
3/2014 Rivista penale
MERITO
te irrilevanti, non già sotto il prof‌ilo prognostico del loro
esito, bensì “ per il difetto di incidenza concreta sul tema
della decisione, in quanto appaiano f‌inalizzate ad appro-
fondire gli stessi temi di indagine già esaminati e giudicati
inidonei a ritenere conf‌igurabile il reato denunciato.
Ad es. è inammissibile l’opposizione ove il mezzo di
prova richiesto sia l’interrogatorio dell’indagato, non co-
stituendo quest’ultimo uno strumento d’indagine ma di
garanzia e di difesa (cfr. Cass., sez. II, sent. 27 novembre
2012, n. 158).
In secondo luogo, l’opposizione è inammissibile perché
il reato è improcedibile.
L’inammissibilità può essere collegata anche all’estin-
zione del reato.
Infatti, è stato ritenuto legittimo il decreto di archi-
viazione pronunciato “de plano” allorché l’inammissibilità
dell’opposizione è stata collegata alla intervenuta prescri-
zione dei reati denunciati (cfr. Cass., sez. II, sentenza n.
39226 del 18 ottobre 2011; in motivazione si afferma: “Nel
caso di specie il Gip legittimamente ha ritenuto l’opposi-
zione inammissibile, pur ritenendo le indicazioni proposte
pertinenti al tema d’indagine, sul presupposto della super-
f‌luità di ogni ulteriore attività istruttoria essendo matura-
ta la prescrizione per tutti i reati in contestazione. Non v’è
dubbio che la prescrizione impedisce ogni ulteriore atti-
vità di indagine, facendo venir meno la possibilità per la
parte offesa di indicare l’oggetto della investigazione sup-
pletiva, presupposto imprescindibile per l’ammissibilità
dell’opposizione . . .”).
È possibile di conseguenza dichiarare l’inammissibilità
dell’opposizione in caso di remissione di querela o anche
in caso di reato procedibile a querela, ove la querela non
sia stata presentata o sia stata presentata tardivamente.
Ciò perché (cfr. Cass., sez. V, 10 maggio 1996, n. 4746)
che la mancanza di una condizione di procedibilità, come
la querela, osta all’inizio di qualsiasi attività processuale,
e quindi, di qualsiasi altra indagine in fatto (cfr. nello stes-
so senso Cass., sez. un., sentenza n. 49783 del 24 settem-
bre 2009: La declaratoria di improcedibilità per difetto di
querela prevale su quella determinata dall’estinzione del
reato per morte dell’imputato giacché la mancanza di una
condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine
in fatto). Di conseguenza, ogni ulteriore accertamento è
irrilevante.
Con l’atto di transazione del 20 giugno 2013, la persona
offesa ha espressamente rinunciato all’azione penale:
nell’atto di transazione infatti la persona offesa, indicata
quale reclamante afferma in maniera inequivocabile che “.
. .rinuncia ad ogni azione civile, penale o amministrativa . .
.”, impegnandosi poi a formalizzare l’atto di rinuncia.
Il testo della transazione è però chiarissimo, perché la
rinuncia all’azione penale è espressa.
Dunque, tale rinuncia, successiva alla proposizione
della querela, ha valore di remissione tacita extraproces-
suale della querela perché il querelante ha compiuto fatti
incompatibili con la volontà di chiedere l’accertamento
della responsabilità penale del colpevole in ordine a fatti
penalmente rilevanti, che hanno formato oggetto del-
l’istanza di punizione.
La manifestazione di volontà è univoca perché il riferi-
mento alla rinuncia all’azione penale è esplicito.
Avendo chiesto poi l’indagato l’archiviazione del pro-
cesso, vi è anche una manifestazione tacita di accettazio-
ne della remissione di querela.
Pertanto, il reato per cui si procede è estinto per remis-
sione di querela.
Ne consegue da un lato che il Giudice per le indagini
preliminari non può entrare più nel merito della vicenda e
dall’altro l’inammissibilità dell’opposizione della persona
offesa.
Visto l’art. 411 c.p.p. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI VIGEVANO
11 APRILE 2013, N. 286
EST. SCATI – IMP. X
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Accertamanto e riscossione y
Omesso versamento y Termine del versamento del-
l’imposta y Da parte del legale rappresentante di
società y Individuazione y Applicazione del regime
dell’ “IVA per cassa” y Ritardato versamento per
mancanza di liquidità y Ipotesi di dolo y Conf‌igura-
bilità y Esclusione.
. In materia di mancato pagamento dell’IVA deve rite-
nersi che il versamento dell’imposta da parte del legale
rappresentante di società, applicando il regime dell’
“IVA per cassa”, debba essere effettuato al momento
in cui lo stesso possa incassare le fatture per i crediti
vantati dalla stessa verso i terzi, non potendosi ravvisa-
re il dolo anche solo nell’ipotesi di ritardo per addotta
mancanza di liquidità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 17 aprile 2012 X veniva citato a giu-
dizio per rispondere dei reati di cui all’epigrafe. All’esito
di istruttoria caratterizzata da produzioni documentali
e dall’assunzione dei testi indotti dal P.M. e dalla difesa,
all’udienza del 9 aprile 2013 si procedeva alla discussione
e alla lettura del dispositivo.
Si procede nei confronti di X nella qualità di legale rap-
presentante della Y in merito ai reati di cui all’art. 10 bis e
10 ter del D.L.vo 74/2000.
Dalla deposizione dei testi indotti dal P.M. è emerso
che in riferimento all’anno di imposta 2008 non sono state
versate ritenute alla fonte per l’ammontare complessivo di
euro 99.622 e in riferimento all’anno di imposta 2009 non
è stata versata l’IVA per l’ammontare complessivo di euro
499.567.
Dalla deposizione del presidente del collegio sindacale
dr. R.P. (indotto dalla difesa) è emerso che la Y - operante
nel settore dei pubblici appalti ed il cui oggetto sociale
riguarda, fra l’altro, la costruzione di strade, autostrade,
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