Tribunale penale di Forlì Uff. Gup, 22 novembre 2013, n. 701

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2014
Merito
TRIBUNALE PENALE DI FORLÌ
UFF. GUP, 22 NOVEMBRE 2013, N. 701
EST. TRINCI – IMP. X
Guida in stato di ebbrezza y Aggravante dell’aver
provocato un incidente stradale y Bilanciamento
con circostanze attenuanti generiche y Sanzione
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità y Applica-
bilità y Esclusione.
. In caso di guida in stato di ebbrezza aggravata dal-
l’avere il conducente provocato un incidente stradale,
è esclusa l’applicabilità della sanzione sostitutiva del
lavoro di pubblica utilità anche quando la predetta
aggravante risulti bilanciata da circostanze attenuanti
generiche. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Questione controversa su cui la S.C. risulta non essersi ancora
pronunciata. In motivazione viene citato un solo precedente diffor-
me dalla massima de qua. Si tratta della sentenza Trib. pen. Firenze,
uff. Gip, 7 aprile 2011, n. 582, in www.rivista giuridica.aci.it, nella
cui motivazione si legge: “La questione giuridica che deve essere
risolta è quella dell’applicabilità della norma dell’art. 186 comma
9 bis Codice della Strada (introdotta successivamente al sinistro,
ma applicabile, trattandosi di norma processuale e, comunque, più
favorevole), pur in presenza dell’ipotesi contemplata dal comma 2
bis dello stesso articolo (conducente in stato di ebbrezza che provoca
un incidente), previa declaratoria di prevalenza di attenuanti (nel
caso di specie: attenuanti generiche) su detto comma, qualif‌icato
come aggravante. Che quella dell’art. 186 comma 2 bis Codice della
Strada sia un’aggravante (ad effetto speciale) si deduce dall’oggetto
della norma, il raddoppio delle sanzioni (oltre all’applicazione di
una sanzione amministrativa accessoria ulteriore); il fatto che l’ag-
gravante sia legata ad un evento (appunto, l’incidente stradale), non
pare costituire un ostacolo alla qualif‌icazione giuridica proposta,
anche perché detto evento è descritto in relazione ad una condotta
dell’agente (“il conducente provoca un incidente stradale”) e la
condotta e l’evento sono facilmente addebitabili all’agente a titolo di
colpa, costituita, appunto dall’avere condotto un veicolo pur essendo
in stato di ebbrezza. Se, quindi, si tratta di aggravante, per la quale
non si applica l’esclusione dal bilanciamento tra circostanze prevista
per quella dell’art. 186 comma 2 sexies, essa può soccombere rispetto
ad attenuanti e, quindi, anche nei confronti delle attenuanti generi-
che. L’interpretazione della riserva “al di fuori dei casi previsti dal
comma 2 bis del presente articolo”, presente all’inizio del comma 9
bis della stessa norma, poi, deve essere effettuata con riferimento
al principio della responsabilità personale del soggetto e non nel
senso di una responsabilità oggettiva. Ritenere che “il caso descritto
dal comma 2 bis” sia l’accadimento del sinistro stradale in sé consi-
derato, rende la norma, da una parte particolarmente punitiva (si
ricordi che la possibilità di accedere al lavoro di pubblica utilità è
prevista anche per le ipotesi meno gravi dell’art. 186 comma 2 lettere
a) e b) Codice della Strada), dall’altra illogica, perché si trattano
nello stesso modo eventi di gravità del tutto differenti tra loro (un
lievissimo tamponamento e un disastro autostradale con numerose
vittime), prescindendo del tutto dalla valutazione complessiva della
colpa e personalità del soggetto (che, appunto, può avere per colpa
provocato un incidente, ma al quale possono essere riconosciuti altri
“meriti” che bilanciano la valutazione complessiva della gravità del
fatto).”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede nei confronti di X, la quale, con rituale atto
di opposizione a decreto penale di condanna, ha chiesto
di essere giudicata con il rito abbreviato per il reato tra-
scritto in epigrafe.
L’imputata si è sottoposta ad esame all’esito del quale
le parti hanno formulato e illustrato le rispettive conclu-
sioni come da verbale.
Dalla lettura degli atti di indagine emerge che in data
7 aprile 2013, alle ore 11:35 circa, personale della Polizia
Municipale di Forlì interveniva in via (omissis), ove poco
prima si era verif‌icato un sinistro stradale. Giunti sul po-
sto, gli operatori accertavano che pochi minuti prima l’au-
tovettura (omissis), condotta da X era uscita dalla sede
stradale abbattendo parzialmente un segnale verticale
di divieto di sosta posto sul marciapiede di via (omissis),
all’angolo con via (Omissis).
L’imputata veniva trasportata al pronto soccorso del
locale nosocomio ove veniva formulata una prognosi di
guarigione di sette giorni salvo complicazioni. La donna
veniva sottoposta, per scopi clinici, ad un emocromo com-
pleto dal quale emergeva un tasso di alcool nel sangue
pari a 2,97 g/l.
L’imputata, in sede di esame, ha spiegato che il giorno
dei fatti, prima di fare rientro a casa dal cimitero, si era
fermata in un bar a bere della birra perché stava attraver-
sando un periodo diff‌icile a causa della grave malattia che
aveva colpito il consuocero a cui era molto legata.
Così ricostruiti i fatti, ricorrono con certezza gli ele-
menti costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato conte-
stato, avendo l’imputata condotto un autovettura in con-
dizioni pisco-f‌isiche alterate dall’assunzione di sostanze
alcoliche, come si desume dalla sintomatologia, dall’esame
ematico e dalla dinamica del sinistro.
Quanto all’esame ematico, la difesa ne ha eccepito
l’inutilizzabilità per difetto del consenso dell’imputata.
Sul punto occorre ricordare che la giurisprudenza di
legittimità ritiene che i risultati del prelievo ematico,
effettuato a seguito di incidente stradale durante il suc-
cessivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica
su richiesta della Polizia giudiziaria, siano utilizzabili nei
confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di
guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova

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