Tribunale penale di La Spezia 18 aprile 2013

Pagine80-81
80
giur
1/2014 Rivista penale
MERITO
tato alla reintroduzione nel codice della strada del reato
di rif‌iuto di consentire l’accertamento dell’eventuale stato
di alterazione psicof‌isica da parte degli organi di polizia
stradale, atteso che la sua depenalizzazione (stabilita
dal D.L. 3 agosto 2007 n. 117, convertito in L. 2 ottobre
2007 n. 160 e che aveva ridotto la fattispecie in discorso
ad illecito amministrativo) aveva provocato non poche
distorsioni del sistema, portando sostanzialmente alla
paralisi dell’accertamento dei reati di cui agli artt. 186 e
187 c.d.s.. In altri termini, la depenalizzazione incentivava
il conducente - specie quello ebbro o quello che aveva as-
sunto droghe - a rif‌iutarsi di sottoporsi al test alcolemico
od agli accertamenti sull’assunzione di sostanze stupefa-
centi, in quanto, a fronte della sanzione penale, opponen-
do il rif‌iuto, poteva fruire dell’applicazione della sanzione
amministrativa, evidentemente meno grave, senza tacere
che avrebbe evitato anche la revoca della patente di guida.
Orbene, mutatis mutandis, lo stesso accade oggi nel caso
in cui il conducente - fortemente ebbro o che guidi in stato
di alterazione psicof‌isica dovuta all’assunzione di sostanze
stupefacenti - provochi un incidente stradale. Ed invero,
rif‌iutandosi di sottoporsi agli accertamenti, si trova ad
essere sottoposto, in caso di condanna, ad una pena che
ha limiti edittali dimezzati rispetto a quelli previsti per le
ipotesi aggravate di cui ai commi 2 bis dell’art. 186 c.d.s. e
1 bis dell’art. 187 c.d.s. e ad una sanzione amministrativa
accessoria (la sospensione della patente di guida) eviden-
temente più mite rispetto a quella della revoca prevista
dalle ultime due disposizioni citate.
Sarebbe dunque auspicabile che il legislatore mettesse
f‌ine alla evidenziata irrazionalità del sistema, ma nell’at-
tesa il giudice non può compiere una operazione di appli-
cazione analogica in malam partem.
Venendo ora alla quantif‌icazione della pena, valutati
tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p. - ed in particolare
la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell’imputa-
ta, come sopra evidenziate - stimasi equa la pena di mesi
sette di arresto ed euro duemila di ammenda, così deter-
minata: pena base per il reato di cui all’art. 186, comma 7,
c.d.s., ritenuto più grave in concreto, mesi sei di arresto ed
euro millecinquecento di ammenda, aumentata alla pena
in concreto irrogata per effetto del concorso formale con
la contravvenzione di cui all’art. 187, comma 8, c.d.s., cui
segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
La condanna comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un periodo che appare equo determinare, in
considerazione della gravità della condotta perpetrata
e della circostanza che il veicolo appartiene a persona
estranea al reato (circostanza questa che comporta il rad-
doppio della sanzione accessoria), in anni quattro.
Può essere concesso alla X il benef‌icio della sospensio-
ne condizionale della pena, atteso che - tenuto conto della
occasionalità della condotta - è prevedibile che la stessa si
asterrà dal commettere ulteriori reati. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI LA SPEZIA
18 APRILE 2013
PRES. PAVICH – EST. PAVICH – IMP. GIORGI ED ALTRO
Edilizia e urbanistica y Zone sismiche y Violazione
delle norme edilizie y Omesso deposito preventivo
degli elaborati progettuali y Deposito “in sanato-
ria” degli stessi y Estinzione della contravvenzione
antisismica y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Il rilascio della concessione “in sanatoria” del permes-
so di costruire in relazione ad opere per le quali avvie-
ne tardivamente il deposito degli elaborati progettuali,
non estingue la contravvenzione antisismica derivante
dalla violazione di detta normativa che punisce l’omes-
so deposito preventivo di detti elaborati in quanto
l’effetto estintivo è limitato dall’art. 45 D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 alle sole contravvenzioni urbanistiche. (l.
2 febbraio 1974, n. 64; l. 28 febbraio 1985, n. 47, art.
2001, n. 380, art. 93) (1)
(1) In termini si veda Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2010, Braccolino
ed altri, in questa Rivista 2011, 220. In senso conforme si vedano
Cass. pen., sez. III, 19 maggio 2004, Petito, ivi 2005, 1116 e Cass. pen.,
sez. III, 9 giugno 2003, Saporito ed altri, ivi 2004, 457.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione ritualmente notif‌icato, a se-
guito di opposizione a decreto penale di condanna, il Pub-
blico Ministero in sede citava a giudizio davanti a questo
Tribunale Giorgi Luisa e Benettini Mauro, imputati del
reato specif‌icato in rubrica.
Al dibattimento, il difensore degli imputati, munito di
procura speciale, chiedeva procedersi nelle forme del rito
abbreviato, condizionato alla produzione di permesso di
costruire in sanatoria; il giudice, nelle condizioni di legge,
accoglieva la richiesta; indi, sulle conclusioni delle parti,
decideva come da separato dispositivo.
Va affermata la penale responsabilità degli imputati in
ordine al reato loro ascritto.
È pacif‌ico e non contestato dalla difesa degli imputati
che gli stessi realizzavano le opere descritte in rubrica in
zona classif‌icata come sismica, senza preavviso e conse-
guente autorizzazione da parte dell’Uff‌icio tecnico compe-
tente; sussiste quindi, sul piano dell’elemento materiale,
la violazione del disposto dell’art. 93 T.U. Edilizia, sanzio-
nata come da successivo art. 95, nei termini di cui all’im-
putazione, ascrivibile ai giudicabili nella loro condizione
di comproprietari e committenti delle opere.
Non giova il fatto che, nel permesso di costruire in sa-
natoria oggi prodotto, si faccia riferimento al parere della
Provincia della Spezia – Servizio Zone Sismiche in merito
alle opere oggetto di pratica di sanatoria, corrispondenti a
quelle di cui in rubrica; parere rilasciato peraltro in epoca
successiva al fatto contestato (14 luglio 2010).
Ed invero, attesa la differente obiettività giuridica
fra violazioni urbanistiche e violazioni della normativa
antisismica, è pacif‌icamente escluso dalla uniforme giuri-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT