Tribunale penale di Massa sez. dist . di Carrara 26 febbraio 2013, n. 1048

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giur
Rivista penale 1/2014
MERITO
sprudenza di legittimità che il rilascio di concessione
(oggi permesso di costruire) in sanatoria estingua anche
le violazioni della detta normativa antisismica: ex multis,
si veda in termini Cass. Sez. III, Sentenza n. 11271 del 17
febbraio 2010 Ud. (dep. 24 marzo 2010 ) Rv. 246462; Cass.
Sez. III, Sentenza n. 23287 del 22 aprile 2004 Ud. (dep. 19
maggio 2004 ) Rv. 229426; Cass. Sez. III, Sentenza n. 24853
del 16 aprile 2003 Ud. (dep. 9 giugno 2003 ) Rv. 225316.
La difesa si è peraltro sostanzialmente incentrata sulla
carenza dell’elemento soggettivo del reato.
Sennonché si versa in ipotesi contravvenzionale, in
relazione alla quale è indifferente che il reato sia commes-
so con dolo o colpa (e, dunque, anche con negligenza o in
violazione di norme di cautela, codif‌icate o meno); ed inol-
tre, quand’anche gli odierni imputati avessero realizzato le
opere nell’erroneo convincimento della loro non soggezio-
ne alla normativa antisismica, o della loro conformità alla
stessa, ciò sarebbe conf‌igurabile come errore sul precetto,
siccome riferibile alla normativa extrapenale espressamen-
te richiamata dal precetto stesso; e, dunque, inescusabile.
Va perciò affermata la penale responsabilità degli im-
putati in ordine a quanto loro ascritto.
Le conseguenze sanzionatorie non possono che es-
sere proporzionate al tenue disvalore del fatto da parte
di imputati che risultano incensurati, in ragione di che
s’impone la concessione delle attenuanti generiche ex art.
62 bis c.p..
Pertanto pena adeguata stimasi per entrambi quella
di € 450 di ammenda, ridotta per le generiche a € 300,
ulteriormente ridotta per il rito a € 200 di ammenda cia-
scuno.
Segue inoltre ex lege la condanna degli imputati al
pagamento delle spese processuali.
La biograf‌ia penale in atti consente di concedere ad
entrambi la non menzione della condanna sul certif‌icato
penale spedito a richiesta di privati, ex art. 175 c.p.; non
si concede invece la sospensione condizionale della pena,
in relazione alla natura pecuniaria e alla modesta entità
della pena.
30 giorni per la motivazione, nelle condizioni di cui
all’art. 544 comma 3, c.p.p. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI MASSA
SEZ. DIST. DI CARRARA
26 FEBBRAIO 2013, N. 1048
PRES. FERRI – EST. FERRI – IMP. X
Atti persecutori y Stalking y Estremi y Fattispecie
in tema di molestie e gravi minacce seguite da ag-
gressioni e lesioni riportate dalla vittima
. Integra il reato di atti persecutori colui il quale pone
in essere condotte reiterate aventi ad oggetto gravi mi-
nacce e molestie tali da cagionare alla persona offesa
un grave e perdurante stato d’ansia e di paura e tali da
ingenerare nella vittima un fondato timore per la sua
stessa incolumità. (Fattispecie in cui le minacce sono
state seguite da aggressioni che hanno comportato le-
sioni riportate dalla vittima) (Mass. Redaz.) (c.p., art.
61; c.p., art. 582; c.p., art. 612 bis) (1)
(1) Per un inquadramento del reato in oggetto si vedano Cass. pen.,
sez. V, 15 maggio 2013, Feola in questa Rivista 2013, 785 e Cass. pen.,
sez. V, 18 giugno 2012, G., in Ius&Lex dvd n. 6/13, ed. La Tribuna. In
dottrina, si veda di F. BARTOLINI, Lo stalking e gli atti persecutori
nel diritto penale e civile, ed. La Tribuna, 2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di numerose denunce querele presentate
dalla persona offesa Y, X veniva accusato dei reati di cui
agli artt. 612 bis, 1 e 2 c.p., 582, 61 n. 2 c.p. contestati ri-
spettivamente ai capi a), b), c), d).
In data 13 novembre 2012 veniva disposta, su richie-
sta del P.M., dal Gip del Tribunale di Massa nei confronti
dell’imputato la misura cautelare personale del divieto di
avvicinamento a tutti i luoghi frequentati da Y (dettaglia-
tamente descritti nell’ordinanza che qui deve intendersi
integralmente richiamata), con divieto altresì comunica-
re, con qualsiasi mezzo, con la persona offesa.
In data 19 dicembre 2011, avendo l’imputato violato
le disposizioni contenute nell’ordinanza, a seguito di due
segnalazioni, datate 14 e 19 novembre 2011, redatte dal
personale del Commissariato di P.S. di Carrara, il Gip di-
sponeva nei confronti di X un aggravamento della misura
ed applicava la custodia cautelare in carcere.
In data 20 novembre 2012 veniva effettuato l’interro-
gatorio di garanzia e successivamente il P.M. chiedeva di
procedere con rito immediato e X veniva citato, con de-
creto emesso dal Gip, a giudizio dinanzi a questo Giudice
per rispondere dei reati ascrittigli in epigrafe.
Al dibattimento, svoltosi in presenza dell’imputato, su
accordo delle parti, ai sensi dell’art. 555, comma 4, c.p.p.,
sono stati acquisiti tutti gli atti contenuti nel fascicolo del
Pubblico Ministero, tra i quali i provvedimenti emessi dal
Gip avente ad oggetto l’implicazione delle misure cautelari
del divieto di avvicinamento alla p.o. (emessa in data 13 no-
vembre 2012), della custodia in carcere (datata 19 novembre
2012), l’ordinanza che rigettava l’istanza di modif‌ica della
custodia in carcere (datata 21 novembre 2012), le denunce
querele presentata da Y in data 25 agosto 2012, 30 agosto
2012, 3 settembre 2012, 17 settembre 2012, 25 ottobre 2012,
29 ottobre 2012 e 10 novembre 2012, i verbali di sommarie
informazioni rese dalla stessa, da B. M. in data 3 settembre
2012 e 29 ottobre 2012, da C. I. ed O. S., i verbali di sommarie
informazioni e di individuazione fotograf‌ica effettuati da B.
A., le annotazioni redatte dal personale del Commissariato
di Carrara in data 14 novembre 2012 e 19 novembre 2012, i
referti del Pronto Soccorso dall’Ospedale di Carrara relativi
alla persona offesa, i verbali delle denunce querele di O. S.
e O. M. del 19 settembre 2012, il relativo sequestro e la co-
municazione di notizia di reato eseguiti in pari data, i rilievi
fotograf‌ici e dattiloscopi, nonché le annotazioni di P.G.
Al termine dell’istruttoria, indicati gli atti utilizzabili,
si è proceduto alla discussione, all’esito della quale, il P.M.
e la difesa dell’imputato hanno formulato le richieste tra-
scritte a verbale.

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