Tribunale penale di Roma 10 aprile 2014 (ud. 26 febbraio 2014)

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6/2014 Rivista penale
MERITO
TRIBUNALE PENALE DI ROMA
10 APRILE 2014
(UD. 26 FEBBRAIO 2014)
EST. BIANCHI – RIC. OSAIGIE
Stupefacenti y Attenuanti y Detenzione e spaccio
di sostanze stupefacenti y Trattamento sanzionata-
rio y Sentenza della Corte cost. n. 32/2014 y Equipa-
razione tra cosiddette “droghe leggere” e “droghe
pesanti” y Applicabilità diretta dell’art. 49, comma
3, della Carta dei diritti dell’uomo y Ammissibilità y
Conseguenze y Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 3109/1990,
così come modif‌icato dal D.L. n. 146/2013, conv. in
L. n. 10/2014 y Applicabilità y Esclusione.
. In considerazione della portata immediatamente
precettiva del diritto comunitario direttamente appli-
cabile costituito non solo dalla decisione 2004/757/GAI
richiamata dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n.32/2014 con quale ha ripristinato la distinzione tra
droghe leggere e droghe pesanti, ma attesa anche l’ap-
plicabilità diretta dell’art. 49 comma 3 della Carta dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che con-
templa i principi di offensività e proporzionalità quali
canoni da osservare, si stima potersi procedere alla
disapplicazione dell’art.73 comma 5 D.P.R. n.309/1990
come modif‌icato dal D.L. 23 dicembre 2014 n.146 che
contempla identico trattamento sanzionatorio tra dro-
ghe leggere e droghe pesanti, avendo la Corte affermato
che i precetti contenuti nella decisione 2004/757/GAI,
comprensivi della previsione di un diverso trattamento
sanzionatorio delle condotte di spaccio di sostanze dro-
ganti leggere o pesanti, devono essere recepiti dal legi-
slatore nazionale pena la violazione dell’art.117 Cost.
indicando così la strada percorribile all’interprete.
(1) Si sottolinea la rilevanza della pronuncia in epigrafe, in quanto
rientra tra le primissime che applicano i principi espressi dall’im-
portante sentenza della Corte Cost. 25 febbraio 2014, n. 32, pub-
blicata su questa Rivista 2014, 371, con ampia nota alla quale si
rinvia. Si rammenta che la decisione costituzionale, ha rispristinato
il precedente sistema classif‌icatorio tra le sostanze psicotrope, così
come si conf‌igurava anteriormente al D.P.R. 309/1990, modif‌icato dal
D.L. 146/2014, ridisegnando di conseguenza anche il sistema sanzio-
natorio, con inasprimento delle pene anche per le ipotesi previste
dall’art. 73. Si segnala, tuttavia, in senso contrario alla pronuncia de
qua, Cass. pen., sez. IV, 5 marzo 2014, n. 10514, in Ius & Lex dvd n.
3/2014, ed. La Tribuna, che non ritiene che la previsione dell’art. 73,
comma 5, possa dirsi stravolta dalla sentenza della Consulta esclu-
dendo inoltre una qualsivoglia ipotesi di incompatibilità tra questo
comma e i restanti del citato articolo ad oggi tornati in vigore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento aveva inizio in data 26 feb-
braio 2014 con la presentazione di Osaigie Matthew di-
nanzi al Tribunale di Roma in composizione monocratica
per la convalida dell’arresto ed il giudizio direttissimo in
relazione all’imputazione citata nella richiesta del P.M.
In esito il prevenuto, tramite il suo difensore chiede-
va che il processo venisse celebrato con rito abbreviato;
il Giudice lo ammetteva, le parti concludevano come ri-
portato a verbale; indi si pubblicava mediante lettura il
dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale stima l’imputato colpevole del delitto
ascrittogli essendo emersa prova della sua penale respon-
sabilità.
Dagli atti contenuti nel fascicolo si ricava che in data 22
febbraio 2014 gli agenti di P.G. Durante e Rollo, si recavano
presso il mercato rionale sito in zona Esquilino con il cane
Yago, addestrato a f‌iutare la presenza di sostanze stupefa-
centi; mentre percorrevano via Guglielmo Pepe, l’animale
“attenzionava il soggetto che stava in quel mentre transi-
tando”; l’individuo, vistosi notato dalle Forze dell’ordine,
si disfaceva velocemente “dell’involucro di carta stagnola
rinvenuto dal personale operante”, all’interno del quale
erano dodici bustine contenenti marijuana, dalle quali si
è stimato possibile ricavare cento dosi singole medie; in
quel frangente l’individuo era fermato e tratto in arresto
(cfr. verbale di arresto e consulenza agli atti).
Sulla base di tali risultanze si stima raggiunta prova
della colpevolezza del prevenuto sotto il prof‌ilo materiale
e psicologico, atteso che la sostanza stupefacente trovata
in suo possesso era certamente destinata allo spaccio, in
considerazione del dato quantitativo e delle c.d. “circo-
stanze dell’azione”; (cfr. Cass. pen. sez. IV 6 aprile 2011,
n. 33301, in Foro it. 2012, 3, 2, 188 e Cass. pen., sez. IV,
2 gennaio 2013, n. 47), l’imputato è, infatti, un soggetto
extracomunitario che non dispone di risorse economiche
adeguate a consentirgli l’uso di sostanze stupefacenti;
invero, in sede di interrogatorio, ha riferito di non svol-
gere alcuna attività lavorativa aggiungendo di riuscire a
provvedere al suo mantenimento solo grazie alle somme
che gli vengono elargite in elemosina (cfr. trascr. verb. ud.
26 febbraio 2014, p. 6): tali dati fattuali non consentono,
quindi, di ritenere l’ipotesi di specie scriminata dall’uso
personale.
Il Tribunale stima che le modalità della condotta, la
natura e la quantità dello stupefacente rinvenuto (ma-
rijuana), siano tali da consentire di ricondurre il fatto
all’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990,
previgente alla novella del 2006, previa disapplicazione
della statuizione introdotta dal D.L. n. 146 del 23 dicembre
2013 per contrarietà con il diritto comunitario immediata-
mente applicabile, atteso il tenore della motivazione della
sentenza n. 32 del 2014 della Consulta (ieri depositata)
per le ragioni che si vanno ad esporre.
Questo Giudice non ignora l’orientamento ermeneutico
prevalente secondo il quale l’obbligo di disapplicare la nor-
mativa interna contrastante con quella comunitaria viene
meno quando il rapporto tra le due norme sia di evidente
conf‌litto, ritenendosi che il limite di praticabilità dell’ese-
gesi conforme sia rappresentato dall’interpretazione con-
tra legem secondo quanto all’epoca affermato anche dalla
Corte Comunitaria, non di meno allo stato, l’evoluzione

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