Tribunale penale di Pisa 18 ottobre 2013

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1/2014 Rivista penale
MERITO
2. Più in particolare, le sanzioni penali
L’inadempimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale è assistito anche da sanzioni penali.
Vengono in rilievo, a tale riguardo, due fattispecie: la
prima è quella prevista e punita dall’art. 116, comma 9, L.
388/2000, per cui, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, il datore di lavoro che, al f‌ine di non versare in tutto
o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla pre-
videnza e assistenza obbligatorie, omette una o più regi-
strazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più
denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al
vero, è punito con la reclusione f‌ino a due anni quando dal
fatto deriva l’omesso versamento di contributi e premi pre-
visti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie
per un importo mensile non inferiore al maggior importo
fra 2.582,28 euro mensili e il 50 % dei contributi comples-
sivamente dovuti.
La seconda fattispecie penalmente rilevante è, invece,
quella giudicata nella sentenza in commento e prevista
dall’art. 2 D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in L.
11 novembre 1983, n. 638; essa sanziona con la reclusione
f‌ino a tre anni e con la multa f‌ino a 1.032,00 euro l’omesso
versamento delle ritenute per la quota di contribuzione a
carico del lavoratore e prevede una causa di non punibili
(5) per il datore di lavoro che provveda al pagamento del
dovuto entro il termine di tre mesi dalla contestazione o
dalla notif‌ica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale,
“nella condotta criminosa ipotizzata dall’art. 2 del D.L. 12
settembre 1983 n. 463, convertito con modif‌iche nella L.
11 novembre 1983 n. 638, sono individuabili due distinte
fasi: una commissiva consistente nell’appropriazione da
parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali ed
assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai pro-
pri dipendenti ed una omissiva consistente nel mancato
versamento all’I.n.p.s. di tali ritenute” (6).
“Infatti detta norma non intende colpire il fatto omis-
sivo del mancato versamento dei contributi, bensì quello
commissivo dell’appropriazione indebita da parte del
datore di lavoro delle ritenute previdenziali prelevate alla
fonte dallo stipendio dei lavoratori subordinati” (7).
Il principio è stato più recentemente ribadito anche nel-
la sentenza n. 37954 del 25 maggio – 20 ottobre 2011 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (8), in cui – inci-
denter tantum – si legge “che il legislatore ha chiaramente
assimilato il mancato versamento delle ritenute previden-
ziali e assicurative al delitto punito dall’art. 646 del codice
penale, la cui pena edittale – non certamente per un caso
– è assolutamente identica a quella prevista dall’articolo 2,
comma 1 bis, del decreto legge n. 683 del 1983”.
La sentenza in commento fa concreta applicazione dei
suddetti principi per pervenire all’assoluzione perché il
fatto non sussiste in un caso in cui la coincidenza risul-
tante da tutti i prospetti paga inerenti al periodo in conte-
stazione fra l’importo lordo della retribuzione e quello al
netto delle ritenute previdenziali e f‌iscali dimostrava che
queste ultime non erano state proprio operate alla fonte
da parte del datore di lavoro.
È evidente, infatti, che in tal caso, ancor prima del
momento omissivo della condotta di reato, consistente nel
mancato versamento all’I.n.p.s. della quota di contributi
previdenziali posta a carico del lavoratore, manchi il mo-
mento commissivo dell’illecito penale, ovvero l’esistenza
stessa di una “ritenuta” operata sulla retribuzione del
dipendente.
Un indubbio errore contabile, dunque, che tuttavia
esclude la sussistenza del reato.
NOTE
(1) Cfr. art. 2115 c.c. e L. 4 aprile 1952, n. 218.
(2) Cass., sez. lav., 15 ottobre 2003, n. 533, in Foro it. 2003, 1497.
(3) Cass., SS. UU., 7 marzo 2005, n. 4808, in Mass. Giur. Lav. 2005,
771, con nota di C. A. NICOLINI.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza del 12 aprile 2005, n. 144,
ha dichiarato costituzionalmente illegittima questa norma nella parte in
cui non permette al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro
irregolare ha avuto inizio in epoca successiva al primo gennaio dell’anno
in cui è stata accertata la violazione.
(5) Cfr., in tal senso, Cass., SS. UU., 24 novembre 2011 – 18 gennaio
2012, n. 1855, in Guida al dir. 2012, 9, 58, per cui: “Nei procedimenti per
il reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali
all’Inps, ai f‌ini del decorso del termine di tre mesi per il pagamento di
quanto dovuto che rende non punibile il reato, ai sensi dell’art. 2, comma
1-bis del D.L.12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e successivamente modif‌icato
dall’articolo 1 del D.L.vo 24 marzo 1994 n. 211, la notif‌ica del decreto
di citazione a giudizio è da ritenersi equivalente alla notif‌ica dell’accer-
tamento della violazione non effettuata solo se, al pari di qualsiasi atto
processuale indirizzato all’imputato, contiene gli elementi essenziali del
predetto avviso”.
(6) Pretura Milano, 5 aprile 1984, in Riv. Giur. Lav. 1985, IV, 347. In
senso conforme Cass. pen., sez. III, 24 maggio 2001, n. 30539; Trib. Bari,
sez. II, 10 aprile 2012, n. 779, in Guida al dir. 2012, 24, 97; Trib. Taranto,
sez. G.U.P., 31 maggio 2013, n. 390.
(7) Cass. pen., sez. III, 7 maggio 1997, n. 5547, in Cass. pen. 1998,
1486.
(8) In Guida al dir., 2011, 47, 84.
TRIBUNALE PENALE DI PISA
18 OTTOBRE 2013
EST. D’AURIA – IMP. X
Circolazione stradale y Guida in stato di ebbrez-
za y Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti y
Rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento y Aggravante
dell’aver provocato un incidente stradale y Applica-
bilità y Esclusione.
. Ai reati di rif‌iuto di sottoporsi ad alcoltest, di cui al
comma 7 dell’art. 186 c.s., o ad accertamento dello sta-
to di tossicodipendenza, di cui al comma 8 dell’art. 187
c.s., è inapplicabile l’aggravante prevista dai commi 2
bis, art. 186 c.s., e 1 bis, art. 187 c.s., dell’aver provocato

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