Tribunale penale di Pisa ord. 14 giugno 2013

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giur
Rivista penale 11/2013
MERITO
Anche il coinvolgimento della f‌iglia della Y nelle perver-
se pratiche sessuali con X non ha trovato conferma. Lo ha
categoricamente smentito la stessa bimba interessata, ma
soprattutto la ha fatto sua madre, che certamente non può
essere sospettata di aver favorito, quando è stata escussa,
l’uomo con cui da tempo non aveva più alcuna relazione, e
che non era neppure il padre della propria f‌iglia, a prezzo
della tutela e della serenità di quest’ultima.
Inf‌ine, un aspetto di carattere generale non può non
essere rimarcato: nessuno, ma proprio nessuno, dei nume-
rosi psicologi e psichiatri che, per incarico delle varie au-
torità giudiziarie o di p.g., hanno avuto modo di osservare
la piccola I. (consulente tecnico del P.M., perito psicologo
in sede di incidente probatorio, psicologa ausiliaria di p.g.,
consulenti tecnici del giudice civile, psicologi in servizio
presso il consultorio familiare, e fors’anche altri che qui si
dimenticano), ha rilevato a carico di costei possibili segni
psichici o psicologici di abusi sessuali.
E saranno pure meno bravi, costoro, rispetto agli illu-
stri consulenti della parte civile, che non hanno lesinato
critiche ai loro elaborati: ma, se si considera che - come
dimostra proprio l’istruttoria di questo processo - i presup-
posti scientif‌ici su cui tali censure poggiano non godono
di consenso suff‌icientemente diffuso, ma sono espressione
di semplici correnti di pensiero, peraltro in una disciplina
non suscettibile di verif‌iche empirico - naturalistiche, tan-
to basta al giudice per ritenere non superata la soglia del
dubbio ragionevole.
Gli imputati, pertanto, vanno assolti entrambi, perché
il processo non ha offerto la dimostrazione della sussisten-
za dei fatti di reato loro addebitati. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI PISA
ORD. 14 GIUGNO 2013
EST. DEGL’INNOCENTI – IMP. BEN SAID
Sicurezza pubblica y Stranieri y Immigrazione
clandestina y Mancata esibizione del passaporto o
di altro documento di identif‌icazione o del permes-
so di soggiorno y Reato previsto dall’art. 6, comma
3, del D.L.vo n. 286/1998 y Effetti dell’ordinanza
Corte cost. n. 230 del 2012 y Revoca della sentenza
di condanna.
. In tema di inottemperanza dell’ordine di esibizione
del permesso di soggiorno, la modif‌ica recata all’art. 6,
terzo comma del D.L.vo n. 286/1998 dall’art. 1 della L. n.
94/2009 ha comportato un’abolitio criminis, per cui si
ricade nell’ipotesi di successione di leggi nel tempo, di
cui all’art. 2 c.p.. Tale principio si applica - anche dopo
l’ordinanza Corte cost. n. 230 del 2012 - non solo in caso
di abrogazione espressa della norma incriminatrice, ma
anche in caso di abrogazione tacita. (d.l.vo 25 luglio
1998, n. 286, art. 6; c.p., art. 2; c.p.p., art. 673) (1)
(1) La citata pronuncia Cass. pen., Sez.un. 27 aprile 2011, Alacev,
si trova pubblicata in questa Rivista 2011, 650, con altre ivi citate
in nota.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, in
qualità di Giudice dell’esecuzione;
visti gli atti del fascicolo di esecuzione a carico di Ben
Said Mohamed Alì, nato in Tunisia il 2 agosto 1988;vista la
richiesta, presentata dal P.M., di revoca, ai sensi dell’art.
673 c.p.p., della sentenza di condanna n. 1049/2010 Reg.
Sent. (mesi 1 di arresto ed Euro 200 di ammenda) emessa
nei confronti del Ben Said dal Tribunale di Pisa, in com-
posizione monocratica, in data 6 ottobre 2010, divenuta
irrevocabile il successivo 26 novembre 2010, per il reato di
cui all’art 6, comma 3, D. L.vo 286/1998, commesso in Pisa
il 12 ottobre 2008;rilevato che all’epoca di commissione
del reato de quo il Ben Said era presente nel territorio
dello Stato in condizioni di irregolarità non risultando es-
sere munito di idoneo titolo di soggiorno;
rilevato che la modif‌ica recata all’art. 6, comma 3, D.
L.vo 286/1998 dall’art. 1, comma 22, lett. h), L. 15 luglio
2009, n. 94, ha comportato una abolitio criminis ai sensi
dell’art. 2, comma 2, c.p. della preesistente fattispecie per
la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare nel
territorio dello Stato (cfr., in termini, Cass., sez. un., 24
febbraio 2011, n. 16453, Alacev, nonché Cass., IV, 30 no-
vembre 2011, n. 47502, Bki);
rilevato, ancora, che la Corte Costituzionale ha, con
ordinanza 8 – 12 ottobre 2012 n. 230, ritenuto non fonda-
ta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 673
c.p.p. sollevata - appunto in riferimento all’art. 6, comma
3, D. L.vo 286/1998 - nella parte in cui detta norma non
prevede la revoca della sentenza di condanna in caso di
“semplice” mutamento giurisprudenziale (pur se di con-
tenuto abrogativo e proveniente dalle SS.UU. della Corte
di Cassazione);
rilevato, però, che la più volte citata sentenza delle Se-
zioni Unite della Suprema Corte non ha superato un con-
trasto interpretativo (non idoneo a dare luogo a revoca),
ma ha dato atto di una abolitio criminis per cui si ricade
nell’ipotesi della successione di legge nel tempo di cui al-
l’art. 2, comma 2, c.p. (cfr., in termini e tra le altre, Cass.,
I, 14 dicembre 2011, n. 289, Amadin Patience; nello stesso
senso cfr. anche Tribunale Pisa 25 maggio 2013, Hatem
Ardhaoui);
rilevato, ancora, che la lettera dell’art. 673 c.p.p. non
prevede alcuna distinzione tra sentenza passata in giu-
dicato prima o dopo il verif‌icarsi della abolitio criminis
trattandosi di un rimedio che il codice di rito predispone
in ogni tempo perché “ritenuto di superiore interesse per
l’ordinamento la regola secondo cui nessuno può essere
condannato per un reato non contemplato dall’ordinamen-
to” (così, in termini, Cass., I, 2 febbraio 2012, n. 6539, Jabir
Ahmad, ove si precisa che “se ciò accade, come nel caso in
esame, anche se formatosi un giudicato contrario succes-
sivamente al tempo dell’intervenuta abrogazione, l’ordi-
namento ha provveduto alla predisposizione del rimedio
dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 673 c.p.p.”);
rilevato, inf‌ine, come il principio stabilito dall’art. 2,
comma 2, c.p. si applichi non soltanto in caso di abroga-
zione espressa della norma incriminatrice, ma anche nelle

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