Tribunale penale di Piacenza 30 luglio 2013, n. 678 (ud. 3 giugno 2013)

Pagine516-517
516
giur
5/2014 Rivista penale
MERITO
chessia, ovvero ad escludere che ricorra l’ipotesi della
calunnia qualora la falsa accusa sia palesemente priva di
credibilità.
Nel caso di specie, infatti, la condotta dell’Ejlli non
avrebbe potuto in concreto e in alcun modo far sorgere
dubbi in capo agli operanti circa la regolarità della sua
presenza nel territorio nazionale.
Si impone, pertanto, l’assoluzione dell’appellante Ejlli
Mark dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
(Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI PISA
UFF. GIP, ORD. 14 FEBBRAIO 2014
EST. CIPOLLETTA – IMP. X
Misure cautelari personali y Condizioni di ap-
plicabilità y Esigenze cautelari y Attenuazione y
Sentenza Corte cost. n. 32/2014 y Illegittimità degli
artt. 4 bis e 4 vieces ter D.L. n. 272/2005 in materia
di stupefacenti y Effetti y Revoca degli arresti domi-
ciliari y Applicabilità dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990
y Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. Alla luce della sentenza della Corte cost. 25 febbraio
2014 dichiarativa dell’illegittimità degli art. 4 bis e 4 vi-
cies ter del D.L. 272/2005, è revocabile la misura caute-
lare degli arresti domiciliari qualora siano venute meno
le esigenze cautelari che ne avevano giustif‌icato l’ado-
zione e quest’ultime non risultino più proporzionate
alle circostanze di fatto, così come valutate nuovamente
ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90. (d.l. 30 dicembre
2005, n. 272, art. 4 bis; d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, art.
4 viciester; d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73) (1)
(1) La citata sentenza Corte cost. 25 febbraio 2014, n. 32, trovasi pub-
blicata in questa Rivista 2014, 371. Per l’inquadramento delle fatti-
specie valutabili ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990, si veda Cass.
pen., sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 41090, in Ius&Lex dvd n. 3/2014, ed.
La Tribuna. Nello stesso senso della pronuncia in epigrafe, si veda sul
tema Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 1997, n. 1751, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice,
visti gli atti del fascicolo processuale n. (omissis)
carico di X sottoposto alla misura cautelare degli arresti
domiciliari;
vista la comunicazione dell’Uff‌icio stampa della Corte
Costituzionale del 12 febbraio 2014 circa la dichiarazione
di illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter
del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272 che, al momento della
pubblicazione della sentenza, avrà diretta eff‌icacia nel
procedimento a carico del soggetto sopra indicato;
atteso che comunque appare opportuno revocare la mi-
sura in corso, data la concreta attenuazione delle esigenze
cautelari in considerazione del tempo trascorso e del ne-
cessario rapporto tra la presumibile pena che potrà essere
irrogata all’esito del giudizio e la carcerazione subita in
sede cautelare;
atteso che le dette considerazioni costituiscono ele-
menti che inducono il Giudice a ritenere la misura cau-
telare non più proporzionata alle circostanze del fatto
e monito suff‌iciente per il X dal riprendere la condotta
illecita; (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI PIACENZA
30 LUGLIO 2013, N. 678
(UD. 3 GIUGNO 2013)
EST. STOPPINI – IMP. BRAGOLI
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Accertamento e riscossione y
Omesso versamento dell’IVA y Dolo dell’imprendi-
tore y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. In tema di mancato versamento dell’ IVA da parte
di una società, deve escludersi il dolo nella condotta
omissiva sanzionata dall’art. 10 ter del D.L.vo n.
74/2000 qualora l’omesso versamento debba ascriversi
ai pignoramenti sui conti correnti dei crediti vantati
dalla società effettuati in prossimità della scadenza del
termine previsto per il versamento. (d.l.vo 10 marzo
2000, n. 74, art. 10 bis; d.l.vo 18 marzo 2000, n. 74, art.
10 ter; c.p., art. 43)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Bragoli Mirco è stato ritualmente tratto a giudizio avanti
al Tribunale in composizione monocratica con decreto
emesso in data 14 dicembre 2012 per rispondere del reato
compiutamente descritto nella superiore rubrica ed è stato
giudicato con le forme di rito abbreviato, come da richiesta
avanzata dai difensori di f‌iducia muniti di procura speciale.
I fatti per cui è processo possono essere agevolmente
ricostruiti nei seguenti termini.
In data 29 settembre 2009 la snc Fratelli Bragoli di Bra-
goli Ermanno & Bragoli Mirco presentava la dichiarazione
annuale IVA relativa all’esercizio 2008 indicando un debito
d’imposta pari ad euro 66.904,00.
Detratto l’importo in euro 16.075,00 corrisposto il 16 lu-
glio 2009, la società avrebbe dovuto versare, a saldo del tri-
buto dovuto ed entro il 28 dicembre 2009, euro 50.829,00.
In data 29 novembre 2009 la snc F.lli Bragoli subiva un
primo pignoramento per complessivi euro 11.192,05 da
parte di Equitalia Nord spa. Il successivo 10 dicembre
2009 veniva eseguito un secondo pignoramento per com-
plessivi euro 122.116,41 presso la Banca Popolare di Cre-
mona Spa, ove la società aveva i conti correnti aziendali
(cfr. documentazione prodotta dalla Difesa). Nel 2010 la
Snc F.lli Bragoli veniva messa in liquidazione.
Ora, come agevolmente evincibile dalle circostanze di
fatto rappresentate, risulta superata la soglia di punibilità
di cui all’art. 10 ter D.L.vo n. 74/2000 per soli euro 829,00:
se tale importo fosse stato corrisposto entro il 28 dicembre
2009 la società, e per essa il socio amministratore Bagoli
Mirco, avrebbero evitato di incorrere in responsabilità
penale, ferme restando le sanzioni tributarie.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT